Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Protezione dei salari

L’ALC ha liberalizzato la prestazione transfrontaliera di servizi individuale fino a un massimo di 90 giorni di lavoro per anno civile. Affinché tali prestazioni di servizi fornite in Svizzera da lavoratori dipendenti (nell’ambito dei cosiddetti distacchi) e da lavoratori indipendenti provenienti dall’UE non comportino un’offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera e affinché le imprese nazionali e quelle estere beneficino delle stesse condizioni di concorrenza, nel 2004 sono state introdotte in Svizzera le cosiddette misure collaterali. La legge dell’8 ottobre 1999216 sui lavoratori distaccati (LDist) obbliga i datori di lavoro esteri che distaccano personale in Svizzera a rispettare le condizioni salariali e lavorative svizzere. Per contrastare il fenomeno della cosiddetta indipendenza fittizia (detta anche pseudo-indipendenza) e la conseguente eventuale elusione del rispetto delle condizioni salariali e lavorative svizzere, la LDist contiene anche misure rivolte ai prestatori di servizi transfrontalieri indipendenti.

Secondo il mandato negoziale svizzero, l’obiettivo dei negoziati era quello di armonizzare il diritto sul distacco dei lavoratori previsto nell’ambito dell’ALC con il diritto dell’UE applicabile in questo ambito. Ciò a condizione che l’attuale livello di protezione in vigore in Svizzera in materia di condizioni salariali e lavorative sia mantenuto in modo duraturo e che le imprese svizzere non siano esposte a una concorrenza sleale. A tal fine, nel corso dei negoziati con l’UE sulla protezione salariale, il Consiglio federale ha cercato di concordare un piano di garanzia a tre livelli composto da principi, eccezioni e una clausola di non regressione.

Già all’inizio dei colloqui esplorativi con l’UE, il Consiglio federale era concorde con i Cantoni e le parti sociali sul fatto che, in aggiunta all’esito dei negoziati, fossero necessarie anche misure nazionali per mantenere l’attuale livello di protezione salariale. In parallelo ai negoziati, il Consiglio federale ha elaborato queste misure insieme ai Cantoni e alle parti sociali e ne propone l’attuazione nell’ambito della revisione della LDist, della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub)217, della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)218 e del Codice delle obbligazioni (CO)219.

Con la misura nazionale di attuazione della regolamentazione dell’UE sulle spese, la Svizzera sfrutta al massimo il margine di manovra concesso dalla legislazione UE in materia e garantisce il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» al fine di prevenire la concorrenza sleale.

Tutte le misure nazionali per garantire la protezione dei salari sono mirate per i settori in cui è necessario intervenire. Riguardano principalmente le aziende dell’UE che distaccano lavoratori in Svizzera (aziende distaccanti). Nella misura in cui tocchino anche le imprese elvetiche, si basano su ciò che già esiste e non creano nuovi oneri sostanziali per queste ultime, né tantomeno intaccano la flessibilità del mercato del lavoro.

216 Legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro; RS 823.20.

217 Legge del 21 giugno 2019 sull’imposizione degli oli minerali, RS 172.056.1.

218 Legge federale del 28 settembre 1956, RS 221.215.311.

219 RS 220