Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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base dell’articolo 54 capoverso 1 e dell’articolo 101 capoverso 1 Cost., viceversa, la protezione dei fornitori dell’UE garantita dai Protocolli sugli aiuti di Stato e dall’Accordo sull’energia elettrica va a beneficio dei fornitori attivi sul mercato interno svizzero. Il contributo alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante è analogo. Per la sorveglianza degli aiuti cantonali la Confederazione può pertanto basarsi sostanzialmente sugli articoli 95 capoverso 2 primo periodo in combinato disposto con gli articoli 54 capoverso 1 e 101 capoverso 1 Cost.

Contributo limitato a causa del campo d’applicazione dell’Accordo sui trasporti terrestri

I Protocolli sugli aiuti di Stato, l’Accordo sull’energia elettrica e l’AP-LSaS che li attua comprendono solo aiuti che incidono sul commercio tra la Svizzera e l’UE nel campo d’applicazione degli accordi sul mercato interno (v. commento all’art. 1 cpv. 2 AP-LSaS al n. 2.2.7).

Il campo d’applicazione dell’ATT comprende soltanto fattispecie transfrontaliere; il traffico esclusivamente nazionale in Svizzera non è compreso201. Nell’ambito del traffico esclusivamente nazionale in Svizzera l’accesso al mercato da parte di imprese europee non è quindi previsto, per cui la giurisprudenza corrispondente della Corte di giustizia europea non troverà probabilmente applicazione. In questo settore gli aiuti di Stato a imprese che operano esclusivamente in Svizzera non saranno quindi probabilmente contemplati (cfr. n. 2.5.6.4 e 2.5.8.3). Pertanto, in questo settore non tutti gli aiuti di Stato – obiettivo invece dell’articolo 95 capoverso 2 primo periodo Cost. – che hanno effetti sul mercato interno svizzero sono contemplati dalla sorveglianza degli aiuti e tali effetti non sono oggetto d’esame. Se da un lato i fornitori nel mercato interno svizzero vengono protetti direttamente, con la sorveglianza degli aiuti di Stato, contro distorsioni della concorrenza causate dagli aiuti concessi alle imprese attive (a livello transfrontaliero) nel campo d’applicazione dell’ATT, dall’altro queste imprese non vengono protette contro distorsioni della concorrenza provocate da aiuti concessi a fornitori che operano esclusivamente in Svizzera. Questa disparità di trattamento è in contrasto con l’obiettivo di creare uno spazio economico svizzero non discriminante secondo l’articolo 95 capoverso 2 primo periodo Cost. Per questo motivo, nella sorveglianza degli aiuti cantonali nell’ambito dell’ATT, la Confederazione non può basarsi esclusivamente sugli articoli 95 capoverso 2 primo periodo 1 e 101 capoverso 1 Cost.

I campi d’applicazione dell’ATA e dell’Accordo sull’energia elettrica non sono impostati in modo da limitare il contributo della sorveglianza degli aiuti di Stato alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. L’ATA, in particolare, tramite la reciproca concessione di diritti di traffico, comprende ora anche il traffico aereo tra punti all’interno della Svizzera e tra punti all’interno di uno Stato membro dell’UE202. In questo modo le imprese di trasporti aerei dell’UE hanno accesso al mercato svizzero anche nell’ambito del traffico aereo nazionale.

Basi complementari: competenze federali settoriali

201 Cfr. art. 2 ATT; v. anche il commento all’art. 1 cpv. 1 del Protocollo di modifica dell’ATT al n. 2.5.6.2.

202 Cfr. art. 1 cpv. 2 del Protocollo di modifica dell’ATA e relativo commento al n. 2.6.6.1.