Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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in Svizzera (p. es. pensionati). La quota delle persone che svolgono un’attività lucrativa è continuamente cresciuta, passando dal 53 per cento nel 2002 al 71 per cento nel 2024221. Alla fine del 2024 ulteriori 400 000 cittadini degli Stati membri dell’UE lavoravano in Svizzera in qualità di frontalieri222. Queste cifre confermano che l’immigrazione in virtù dell’ALC dipende fortemente dallo sviluppo economico e dalle esigenze del mercato del lavoro in Svizzera. I vantaggi dell’ALC sono importanti anche per i cittadini svizzeri. Gli svizzeri che abitano, lavorano o studiano in uno Stato membro dell’UE beneficiano dei medesimi diritti di cui godono i cittadini dell’UE in Svizzera in virtù dell’ALC. Anche il numero dei cittadini svizzeri residenti negli Stati membri dell’UE è aumentato da 337 000 nel 2002 a circa 466 000 nel 2024223.
Viste le cifre elevate dell’immigrazione in Svizzera, anche in confronto alla mobilità all’interno dell’UE, l’ALC ha suscitato dibattiti politici e sociali. Il 9 febbraio 2014 il Popolo e i Cantoni hanno per esempio approvato l’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa», e di conseguenza l’articolo 121a della Costituzione federale224 (Cost.). In seguito, il Consiglio federale ha tentato di avviare negoziati con l’UE per ottenere un adeguamento dell’ALC. L’UE non è tuttavia stata disposta a fare questo passo. Alla fine del 2016 le Camere federali hanno quindi deciso di attuare il nuovo articolo costituzionale, che chiede tra l’altro una gestione autonoma dell’immigrazione, introducendo l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti e garantendo in tal modo la compatibilità con l’ALC. Così facendo il Parlamento si è consapevolmente espresso a favore dell’ALC e degli accordi bilaterali. Anche il Popolo e i Cantoni hanno respinto nel 2014 («Iniziativa Ecopop») e nel 2020 («Iniziativa per la limitazione») iniziative popolari che avrebbero avuto come conseguenza la denuncia dell’ALC, esprimendosi pertanto a favore degli accordi bilaterali I.
Dal 2006 l’UE applica al suo interno la direttiva 2004/38/CE, considerata uno sviluppo della libera circolazione delle persone. L’allegato I all’ALC, che contiene le disposizioni materiali fondamentali sulla libera circolazione delle persone, non è invece più stato modificato dopo la conclusione dell’accordo nel 1999, a parte le disposizioni sull’estensione dell’accordo ai nuovi Stati membri dell’UE. Inoltre, l’ALC prevede che per la Svizzera sia vincolante soltanto la giurisprudenza emanata fino alla conclusione dell’accordo. A causa del carattere statico dell’allegato I all’ALC, la Svizzera non ha pertanto recepito, o ha recepito solo parzialmente, l’acquis e la giurisprudenza dell’UE nel settore della libera circolazione delle persone. Per garantire ciononostante una situazione giuridica equivalente nell’UE e in Svizzera, nella prassi
221 Cfr. la statistica annuale sull’immigrazione 2024, reperibile all’indirizzo www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Fatti e cifre > Statistica degli stranieri > Statistica sull’immigrazione
222 Cfr. la statistica sui frontalieri dell’UST, reperibile all’indirizzo www.bfs.admin.ch > Statistiche > Lavoro e reddito > Attività professionale e orario di lavoro > Popolazione attiva e partecipazione al mercato del lavoro > Persone frontaliere
223 Cfr. la statistica sugli stranieri dell’UST, reperibile all’indirizzo www.bfs.admin.ch > Statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione > Svizzeri all’estero > Tabelle > Svizzeri all’estero secondo il Paese di residenza, 1993-2024.
224 RS 101