Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 204Fedlex · Rapporto esplicativo
lavoro nello stesso luogo». Finora nessuna delle due direttive era stata incorporata nell’ALC.
In passato l’UE ha criticato in diverse occasioni le misure collaterali svizzere definendole sproporzionate e discriminatorie. Al centro delle critiche vi era il termine di notifica preliminare di otto giorni civili e l’obbligo di depositare, prima di iniziare il lavoro, una cauzione (garanzia finanziaria) a copertura di eventuali crediti da parte degli organi d’esecuzione paritetici. La Svizzera ha giustificato queste misure da un lato con la breve durata della prestazione di servizi (considerata la limitazione a 90 giorni lavorativi per anno civile) e dall’altro con la non eseguibilità all’estero dei crediti delle commissioni paritetiche. Proprio per queste due misure criticate è stato necessario trovare soluzioni nei negoziati.
Allegato II all’ALC / Coordinamento della sicurezza sociale
Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è una misura d’accompagnamento indispensabile per la libera circolazione delle persone, in quanto riduce al minimo o elimina gli svantaggi che possono derivare dalla mobilità transfrontaliera all'interno dello spazio UE/AELS e della Svizzera. Dall’entrata in vigore dell’ALC la Svizzera partecipa al sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali previsto dal diritto dell’UE. L’articolo 8 ALC stabilisce i principi fondamentali di questo siste-ma di coordinamento e rinvia all’allegato II all’accordo. In questo allegato, le parti contraenti convengono le modalità di applicazione del pertinente diritto dell’UE, che include in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004230.
Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali mira a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone nell’ambito della sicurezza sociale, senza tuttavia armonizzare le legislazioni nazionali in materia. Esso concerne tutti rami delle assicurazioni sociali e vale per i cittadini di tutti gli Stati contraenti e i loro familiari. Gli Stati in questione sono tenuti a osservare regole e principi comuni nell’elaborazione e applicazione delle proprie norme giuridiche, quali l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato in caso di attività transfrontaliere, la parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli stranieri, il computo dei periodi di assicurazione compiuti all’estero per l’acquisizione del diritto a prestazioni, l’esportazione delle prestazioni pecuniarie e l’assunzione delle spese per le cure sanitarie fornite all’estero. L’allegato II all’ALC offre soluzioni per la maggior parte delle questioni transfrontaliere nell’ambito della sicurezza sociale.
Ogni revisione dell’allegato II all’ALC necessita dell’accordo delle parti nella decisione del Comitato misto istituito dall’ALC. Dal 2002 l’allegato II all’ALC è stato ag- giornato quattro volte e la Svizzera ha recepito praticamente tutte le nuove disposizioni, il che è opportuno per garantire il buon funzionamento del diritto di coordinamento multilaterale.
230 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell’Allegato II all’ALC (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.1).