Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Dall’ultimo aggiornamento dell’allegato II dell’ALC il diritto dell’UE nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali è rimasto pressoché immutato. Si tratta ora di recepire la direttiva 2014/50/UE concernente i diritti pensionistici complementari nonché ulteriori adeguamenti tecnici e decisioni. Gli adeguamenti, apportati tramite regolamenti della Commissione, consistono in aggiunte agli allegati dei regolamenti di coordinamento dovute a modifiche delle legislazioni nazionali degli Stati membri. Le decisioni e raccomandazioni da recepire disciplinano questioni relative all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni di coordinamento, quali ad esempio il modo di funzionamento dei comitati per la sicurezza sociale, le modalità di transizione dallo scambio di dati cartaceo a quello elettronico, l’attuazione dei nuovi termini per il rimborso delle spese o il calcolo dell’importo differenziale nel caso delle prestazioni familiari.
Allegato III dell’ALC / riconoscimento delle qualifiche professionali
La Svizzera partecipa al sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base dell’allegato III dell’ALC. In base a tale sistema, una persona pienamente qualificata per esercitare una professione secondo i criteri del proprio Paese d’origine può esercitare la stessa professione in tutti i Paesi dell’UE, fatte salve le disposizioni legali del Paese ospitante.
Le professioni regolamentate nell’ambito del sistema di riconoscimento sono quelle per le quali l’esercizio è subordinato al possesso di un determinato diploma, attestato o certificato. Affinché una professione possa essere considerata regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE231, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
– deve esistere una base legale (disposizione normativa o regolamentare) a livello comunale, cantonale o nazionale.
– la disposizione normativa o regolamentare relativa al requisito delle qualifiche professionali deve fare riferimento al sistema formativo svizzero. La base legale (legge, ordinanza, regolamento, ecc.) deve indicare chiaramente quale formazione è necessaria per poter esercitare la professione.
2.3.3 Obiettivi e svolgimento dei negoziati Immigrazione
Nel mandato negoziale dell’8 marzo 2024 il Consiglio federale ha definito tre grandi obiettivi: 1) mantenere l’orientamento dell’immigrazione verso l’attività lucrativa, limitando le conseguenze per il sistema sociale e lottando contro gli abusi; 2) rispettare le disposizioni costituzionali sull’espulsione penale; e 3) preservare la procedura di notifica dei soggiorni di breve durata per l’esercizio di un’attività lucrativa. Per sod-
231 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella sua versione secondo l’allegato III, sezione II del protocollo di modifica dell’ALC.