Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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disfare questi interessi vitali, il pertinente diritto dell’UE doveva essere recepito tenendo conto di tre deroghe (soggiorno permanente, espulsione penale, carta d’identità biometrica) e due garanzie (fine del soggiorno, procedura di notifica). Inoltre, doveva essere concretizzato il meccanismo dell’ALC per porre rimedio a ripercussioni inattese dell’accordo, ossia la clausola di salvaguardia secondo il vigente articolo 14 capoverso 2 ALC.
Dopo che la Svizzera era riuscita già nel Common Understanding del 27 ottobre 2023 a raggiungere un’intesa con l’UE in merito alle deroghe e alle garanzie volte a raggiungere gli obiettivi fissati, la prima fase delle trattative si è rivelata difficile. Le delegazioni non erano d’accordo sulla struttura del protocollo di modifica e sulle modalità secondo cui il recepimento dinamico doveva essere articolato con il campo d’applicazione attuale dell’ALC. La delegazione dell’UE riteneva che, in considerazione del recepimento dinamico, le deroghe vigenti e le disposizioni sui generis dell’ALC erano divenute obsolete e dovevano essere abolite. L’UE non ha quindi voluto riconoscere le deroghe previste dall’ALC vigente, mentre la Svizzera riteneva che esse fossero già garantite dal Common Understanding, visto che quest’ultimo costatava che il campo d’applicazione dell’ALC sarebbe rimasto invariato. Un’ulteriore divergenza era dovuta al fatto che il mandato negoziale delle due delegazioni conteneva delle richieste più estese rispetto al documento del Common Understanding. La Svizzera esigeva in particolare una concretizzazione della clausola di salvaguardia, mentre l’UE chiedeva che la Svizzera recepisse nell’ALC la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi232.
Grazie ai progressi delle trattative nell’ambito del tavolo istituzionale, a partire dall’estate 2024 i negoziati hanno potuto avanzare. Poiché la Svizzera insisteva per una concretizzazione della clausola di salvaguardia, nonostante quest’ultima non fosse parte del Common Understanding, l’UE ha avanzato una nuova richiesta in relazione alla deroga vigente riguardante le regole di ammissione alle università e ai politecnici, le tasse universitarie e la concessione di sostegni agli studenti.
Alla fine, è stato raggiunto un consenso in riferimento alle divergenze principali. La Svizzera ha potuto respingere la richiesta dell’UE riguardante la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi. Le parti hanno concordato che tale direttiva non faccia parte dell’acquis dell’UE rilevante per l’ALC. Per contro, la Svizzera si è dichiarata disposta a precisare la disposizione sul diritto di stabilimento dei lavoratori indipendenti per quanto riguarda il divieto di limitazioni. Inoltre, è stata concretizzata la vigente clausola di salvaguardia dell’ALC. Tale concretizzazione permetterà in futuro alla Svizzera di avviare autonomamente, senza il consenso dell’UE, la procedura di attivazione della clausola di salvaguardia. La nuova procedura inerente alla clausola di salvaguardia costituisce nel complesso un miglioramento significativo.
Inoltre, le deroghe vigenti dell’ALC hanno potuto essere consolidate, compresa la deroga relativa all’accesso alle università. La Svizzera dovrà in futuro applicare il principio di non discriminazione dei cittadini dell’UE soltanto per quanto riguarda le tasse universitarie.
232 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36–68.