Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Allegato III dell’ALC / riconoscimento delle qualifiche professionali
Parte dei negoziati ha riguardato l’aggiornamento dell’allegato III con le disposizioni rilevanti del diritto dell’UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali introdotte dopo l’ultima modifica del 2015, in particolare con l’integrazione della direttiva (UE) 2018/958 del 28 giugno 2018234 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Per il resto, le norme e i principi già noti e applicati dal 2002 sono ripresi nel nuovo allegato III dell’ALC.
Sistema di informazione del mercato interno (IMI)
La partecipazione della Svizzera al sistema di informazione del mercato interno (IMI) nel campo del riconoscimento delle qualifiche professionali faceva già parte dei negoziati tecnici con l’UE relativi alla revisione dell’allegato III fino alla fine del 2021. A livello tecnico, le due parti avevano allora raggiunto un accordo sulla partecipazione della Svizzera, ma si è verificato un blocco politico235 a causa di una disposizione della legge federale del 18 marzo 1994236 sull’assicurazione malattie (LAMal). La soluzione che era già stata negoziata è stata integralmente ripresa nel protocollo di modifica dell’ALC.
Nel settore del distacco di lavoratori, i negoziati hanno riguardato anche la partecipazione della Svizzera all’IMI in quanto Paese terzo. Il regolamento (UE) n. 1024/2012 (regolamento IMI) è stato di conseguenza integrato nell’allegato I dell’ALC. Come previsto nel Common Understanding, la Svizzera beneficia di un periodo transitorio di tre anni dopo l’entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE per attuare la sua partecipazione all’IMI nel settore del distacco di lavoratori.
Nell’ambito del distacco dei lavoratori è stata ora negoziata la partecipazione della Svizzera all’IMI in qualità di Paese terzo e il regolamento (UE) 1024/2012237 (regolamento IMI) è stato ripreso di conseguenza nell’allegato I dell’ALC. Come previsto nell’Common Understanding, la Svizzera avrà un periodo di transizione di tre anni dopo l’entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE per realizzare la sua partecipazione all’IMI nell’ambito del distacco.
Conclusione dei negoziati
I gruppi di negoziazione nei settori dell’immigrazione (SEM) e del distacco di lavoratori (SECO) hanno collaborato tra di loro in modo stretto. Sulle questioni comuni ai
234 Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, nella sua versione secondo l’allegato III, sezione II del protocollo di modifica dell’ALC.
235 Dal punto di vista dell’UE, esiste un’incompatibilità tra la LAMal riveduta e l’ALC per quanto riguarda le condizioni di ammissione dei medici (art. 37 LAMal). Il Parlamento ha adottato la revisione parziale della LAMal con piena cognizione di causa. La LAMal riveduta è in vigore dal 2022.
236 RS 832.10
237 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»), nella versione secondo l’allegato I sezione 2 del Protocollo di modifica dell’ALC.