Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Protezione dei salari

Nel mandato negoziale dell’8 marzo 2024 il Consiglio federale aveva formulato diversi obiettivi riguardanti la protezione dei salari. Si trattava innanzitutto di armonizzare il diritto sul distacco dei lavoratori previsto nell’ambito dell’ALC con il diritto dell’UE applicabile in questo ambito. Al fine di mantenere l’attuale livello di protezione in vigore in Svizzera in materia di condizioni salariali e lavorative, si è cercato di garantire eccezioni per quanto riguarda il termine di notifica preliminare, il deposito preventivo di una cauzione in caso di recidiva e l’obbligo di presentare documenti per i prestatori di servizi indipendenti. Il mandato negoziale prevedeva inoltre di garantire il rispetto del principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e il sistema svizzero di esecuzione duale, nonché di concordare una clausola di non regressione. Per quanto riguarda le spese, si è puntato a una soluzione volta a garantire il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo», impedire la concorrenza sleale e assicurare l’uguaglianza giuridica tra i lavoratori nazionali e quelli esteri. Il Consiglio federale aveva inoltre chiesto l’associazione come Paese terzo all’Autorità europea del lavoro (ELA), nella misura in cui ciò rientri nell’interesse della Svizzera.

Durante i negoziati è stato raggiunto l’obiettivo prefissato di un piano di garanzia a tre livelli, composto da principi, eccezioni e dalla clausola di non regressione.

Come previsto nell’Common Understanding, la Svizzera ha comunque chiesto durante i negoziati un’eccezione alla regolamentazione dell’UE sulle spese per eliminare il rischio di distorsioni della concorrenza nel caso di distacchi in Svizzera. L’eccezione non è stata ottenuta. A questo proposito, l’UE ha ricordato alla Svizzera che dispone di un notevole margine di manovra nell’attuazione a livello di politica interna, una possibilità di cui si avvalgono anche gli Stati membri dell’UE.

Allegato II all’ALC / Coordinamento della sicurezza sociale

L’evoluzione del diritto dell’UE e della giurisprudenza della CGUE nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale può comportare maggiori spese. Per questo motivo la Svizzera ha preteso dall’UE che le eccezioni vigenti fossero escluse dal recepimento dinamico del diritto. Tali eccezioni erano già state accettate dall’UE in occasione dei negoziati relativi a un eventuale accordo quadro istituzionale233. In quest’ambito l’obiettivo dei negoziati era pertanto quello di garantire la ripresa di queste eccezioni anche nel Protocollo di modifica dell’ALC.

Questo obiettivo è stato raggiunto. Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 2014/50/UE la Svizzera ha inoltre ottenuto che la previdenza professionale più estesa, in quanto parte dell’assicurazione pensionistica obbligatoria, venga assoggettata al regolamento (CE) n. 883/2004 e quindi esclusa dal campo di applicazione della diretti- va 2014/50/UE.

233 Cfr. bozza di accordo quadro istituzionale, Protocollo 2 sulle norme applicabili per tenere conto delle specificità riconosciute tra le parti contraenti in materia di libera circolazione delle persone, di trasporto su strada e per ferrovia e di commercio di prodotti agricoli; ww.europa.eda.admin.ch > La via bilaterale > Visione d’insieme sulla via bilaterale > Accordo istituzionale (fino al 2021) > Informazioni e documenti sull’accordo istituzionale > Documenti.