Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 203Fedlex · Rapporto esplicativo

il Tribunale federale si scosta soltanto in presenza di motivi importanti dall’interpretazione della CGUE delle disposizioni del diritto dell’UE rilevanti per l’ALC, emanate dopo la firma dell’accordo225.

In considerazione della grande importanza economica e politica della libera circolazione delle persone, l’UE esige che la Svizzera recepisca la direttiva 2004/38/CE, in modo da eliminare la progressiva divergenza delle disposizioni nel rapporto tra la Svizzera e l’UE. Queste richieste non sono nuove ed erano state avanzate già nei negoziati sul progetto di accordo istituzionale, ai quali il Consiglio federale ha posto fine nel 2021 (cfr. n. 2.1.2.2). Un’intesa nel quadro di un pacchetto Svizzera–UE non era pertanto realizzabile senza la negoziazione di una soluzione nel settore della libera circolazione delle persone.

Protezione dei salari

L’ALC regolamenta la prestazione transfrontaliera di servizi, che è generalmente limitata a un massimo di 90 giorni di lavoro per anno civile226. L’allegato I dell’ALC del 1999 fa riferimento alla direttiva dell’Unione europea 96/71/CE227 (direttiva sul distacco dei lavoratori), che disciplina alcuni requisiti minimi in materia di condizioni di lavoro e di occupazione per i lavoratori distaccati. La Svizzera l’aveva attuata nell’ambito della LDist del 1999. Quest’ultima fa parte delle misure collaterali che sono state introdotte per tutelare le condizioni salariali e lavorative svizzere.

Il diritto dell’UE sul distacco dei lavoratori ha continuato a evolvere dopo la conclusione dell’ALC nel 1999. Nel 2014 è stata emanata la direttiva 2014/67/UE228 (direttiva di applicazione) con l’obiettivo di migliorare l’applicazione pratica delle norme sul distacco, contrastare l’elusione di queste ultime e garantire un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri. Nel 2018 la direttiva sul distacco dei lavoratori è stata modificata dala direttiva (UE) 2018/957229. Da allora, i lavoratori distaccati sono soggetti alle stesse norme in materia di retribuzione e condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori nazionali. Secondo la regolamentazione finora vigente, i lavoratori distaccati avevano diritto solo agli standard minimi applicabili nel Paese ospitante, come il salario minimo. Ora hanno invece diritto anche a tutte le componenti salariali del Paese ospitante, come le indennità per il lavoro notturno e per i giorni festivi. L’obiettivo è quello di attuare il principio della «parità di retribuzione per lo stesso

225 DTF 139 II 393, consid. 4.1.1.

226 Nei settori in cui esiste un accordo sui servizi tra la Svizzera e l’UE (p. es. sugli appalti pubblici), l’ALC garantisce il diritto di ingresso e di soggiorno per la durata della prestazione di servizi.

227 Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 1996, sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1–6 (nella versione in vigore al momento della firma dell’Accordo).

228 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11-31.

229 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16-24.