Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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nuove decisioni e raccomandazioni figuranti nell’allegato hanno carattere interpretativo e hanno lo scopo di precisare l’applicazione delle norme di coordinamento.

Protocolli I e II dell’allegato II all’ALC

La vigente disposizione transitoria concernente la previdenza professionale nella cifra III del Protocollo I è stata abrogata. Il termine transitorio di cinque anni, il cui decorso è iniziato con l’entrata in vigore dell’ALC, è ormai scaduto e quindi obsoleto.

Nella nuova cifra III del Protocollo I è stabilito un periodo transitorio di quattro anni per l’assoggettamento della previdenza professionale più estesa al regolamento (CE)

n. 883/2004.

Il Protocollo II dell’allegato II all’ALC è ripreso invariato.

Contributi finanziari

La Svizzera partecipa già oggi al sistema di scambio elettronico di dati istituito dall’UE per i dati relativi alle assicurazioni sociali (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information). In base all'articolo 1 dell'allegato al Protocollo istituzionale concernente l'applicazione dell'articolo 13 del protocollo stesso, la Svizzera si impegna a versare un contributo finanziario a questo sistema. Il meccanismo definito all'articolo 13 del Protocollo istituzionale è descritto più dettagliatamente al punto 2.3.9.1.1.

Un altro sistema cui la Svizzera partecipa già oggi è il sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale (MISSOC – Mutual Information System on Social Protec-tion). Il contributo finanziario a questo sistema si basa su una convenzione separata conclusa con la segreteria del MISSOC. L’articolo 13 del Protocollo istituzionale non è applicabile a questo contributo (cfr. art. 4 dell'allegato al Protocollo istituzionale concernente l'applicazione dell'articolo 13 del protocollo stesso).

2.3.6.2.5 Allegato III del protocollo di modifica relativo all’allegato III dell’ALC (riconoscimento delle qualifiche professionali)

L’allegato III dell’ALC rinvia a una serie di atti giuridici del diritto dell’UE, la maggior parte dei quali è già in vigore tra la Svizzera e l’UE. Si tratta principalmente della direttiva 2005/36/CE, che la Svizzera applica dal 2011. L’acquis comunitario ripreso dal protocollo di modifica dell’ALC riguarda gli atti giuridici recentemente integrati nell’allegato III dell’ALC. Essi sono elencati qui di seguito.

La direttiva 2013/55/UE271 modifica e modernizza la direttiva 2005/36/CE. Essa introduce importanti adattamenti sostanziali di natura materiale, come la cooperazione nell’ambito dell’IMI, la tessera professionale europea, il meccanismo di allerta e i

271 Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 132–170.