Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 240Fedlex · Rapporto esplicativo
dettaglio al numero 2.3.9.1.1. Il campo di applicazione si evince da una modifica tecnica del regolamento (UE) n. 1024/2012. La partecipazione all’IMI nell’ambito del distacco consente di scambiare informazioni sulle aziende distaccanti con le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e di eseguire sanzioni amministrative a livello transfrontaliero. Oltre alla Confederazione e ai Cantoni, anche le CP dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale possono accedere alla sezione IMI relativa al distacco. Potranno scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell’UE. Poiché le capacità dell’IMI in materia di esecuzione transfrontaliera sono limitate alle sanzioni amministrative, le CP non utilizzeranno l’IMI per l’esecuzione transfrontaliera delle loro sanzioni di diritto civile. Inoltre, per la partecipazione all’IMI nell’ambito del distacco è previsto un periodo di transizione di tre anni dall’entrata in vigore del pacchetto (Svizzera-UE). Anche questo periodo transitorio è disciplinato mediante un adeguamento tecnico ed è allineato al periodo transitorio previsto per l’attuazione delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.
2.3.6.2.4 Allegato II del protocollo di modifica, concernente l’allegato II dell’ALC (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale)
Allegato II, II. Adattamenti settoriali, numero 1: eccezioni al recepimento dinamico
Le più importanti regolamentazioni speciali e riserve della Svizzera stabilite nell’allegato II all’ALC del 1999 hanno potuto essere escluse dal recepimento dinamico del diritto. È così garantito che queste eccezioni rimangano tali in modo duraturo. Esse sono anche esplicitamente menzionate nell’articolo 5 paragrafo 7 del protocollo istituzionale dell’ALC.
I singoli punti riguardano regolamentazioni derogatorie della Svizzera previste e autorizzate dai regolamenti di coordinamento dell’UE, nonché un’eccezione particolare relativa agli assegni per grandi invalidi.
In futuro la Svizzera non sarà dunque tenuta a recepire nell’allegato II dell’ALC nuove disposizioni dell’UE che riguardano i seguenti ambiti:
a) Le legislazioni cantonali riguardanti gli anticipi sugli assegni alimentari: queste prestazioni non vanno quindi coordinate con prestazioni analoghe di altri Stati e non devono essere esportate.
b) Le prestazioni complementari e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali: la Svizzera ha potuto escludere queste prestazioni dall’esportazione, in quanto prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, fin dall’entrata in vigore dell’ALC nel 1999.
c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantonali: anche queste prestazioni sono escluse dall’esportazione, in quanto prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, fin dall’entrata in vigore dell’ALC.
d) L’adesione all’AVS facoltativa per le persone che risiedono al di fuori della Svizzera e dell’UE: essa è possibile soltanto dopo un periodo ininterrotto di assicurazione all’AVS/AI di almeno cinque anni. I periodi di assicurazione compiuti all’estero