Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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principi formativi comuni. La direttiva semplifica, migliora e riduce le fasi necessarie per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il regolamento (UE) n. 1024/2012 disciplina la partecipazione della Svizzera all’IMI in qualità di Paese terzo e le modalità della cooperazione amministrativa tramite l’IMI, in particolare il trattamento dei dati degni di particolare protezione. In questo ambito, la Svizzera ha effettuato diversi adeguamenti tecnici. In particolare, il diritto svizzero deve essere applicato ai dati personali. Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato al protocollo istituzionale, la Svizzera si impegna a versare un contributo finanziario. Il meccanismo previsto all’articolo 13 del protocollo istituzionale è illustrato più dettagliatamente al numero 2.3.9.1.1.
La tessera professionale europea «European Professional Card» (EPC) è un’attestazione sotto forma di certificato elettronico. Il certificato EPC attesta che non esistono limitazioni a carico della persona che esercita una data attività professionale né nel Paese d’origine né in quello ospitante. Serve inoltre come prova che i professionisti hanno soddisfatto tutte le condizioni necessarie in materia di qualifiche professionali al fine di prestare temporaneamente servizi o stabilirsi in un Paese ospitante. La procedura elettronica EPC è attualmente disponibile per un totale di 5 professioni (infermieri responsabile dell’assistenza generale, guide alpine, agenti immobiliari, fisioterapisti e diplomi di farmacisti).
I professionisti possono scegliere di presentare una domanda tramite la procedura EPC oppure di utilizzare la procedura tradizionale di riconoscimento. Si tratta di un’opzione aggiuntiva offerta ai professionisti, che consentirà quindi anche ai cittadini svizzeri di richiedere il riconoscimento dei propri titoli tramite via elettronica. Le disposizioni relative alle modalità di esercizio della professione, in particolare riguardo al requisito delle competenze linguistiche, sono definite nella direttiva 2005/36/CE modificata. Essa prevede esplicitamente la possibilità di richiedere la conoscenza di una lingua ufficiale per determinate attività professionali. Tale requisito si applica in particolare alle professioni che incidono sulla sicurezza dei pazienti o nei casi in cui sussistano dubbi concreti e significativi sul fatto che la persona interessata disponga di competenze linguistiche adeguate allo svolgimento della professione. Si tratta di un adeguamento che riflette in gran parte la prassi già adottata dalle autorità competenti. Resta fermo il principio secondo cui è possibile verificare il livello di conoscenza linguistica al fine di garantire anche in futuro la sicurezza dei pazienti.
Il meccanismo di allerta consente la trasmissione elettronica in tempo reale, tramite il sistema IMI, di un divieto o di una limitazione nei confronti di una persona che esercita una professione regolamentata. In concreto, vengono scambiate informazioni sull’identità dei professionisti ai quali le autorità o i tribunali hanno vietato, in tutto o in parte, o imposto limitazioni – anche temporanee – all’esercizio di attività professionali nel settore della salute o nel campo dell’educazione dei minori, inclusa la custodia dei bambini in apposite istituzioni e l’educazione della prima infanzia. Lo scopo dell’allerta è quello di evitare che i professionisti sanzionati (per esempio in caso di negligenza medica, reati di pedofilia o violenze sessuali) possano aggirare i provvedimenti a loro carico nel Paese d’origine, tentando di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in un altro Paese.