Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Articolo 1 numero 10 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 18 dell’ALC (riesame)
L’articolo 18 dell’ALC è stato sostituito da un nuovo articolo 18. La procedura di riesame è stata uniformata per tutti gli accordi relativi al mercato interno.
Articolo 1 numero 11 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 21 dell’ALC (relazione con gli accordi in materia di imposizione)
Le mere modifiche formali della disposizione si limitano esclusivamente ad adeguarla al contesto internazionale attuale in materia di imposizione. Le modifiche, in particolare quelle dell’articolo 21 paragrafo 2 dell’ALC, non hanno ripercussioni sul campo d’applicazione materiale della disposizione.
Articolo 1 numero 12 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 23a dell’ALC (validità dei titoli di soggiorno e di altri titoli speciali)
I permessi di dimora B, i permessi di soggiorno di breve durata L e i permessi per frontalieri G rilasciati in virtù dell’ALC vigente restano validi anche dopo l’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC. Solo dopo la scadenza della loro data di validità la denominazione viene mutata e i permessi sono sostituiti da un nuovo titolo di soggiorno o titolo specifico per frontalieri, purché siano ancora soddisfatte le condizioni per un soggiorno legale, per esempio come persona con o senza attività lucrativa o come lavoratore frontaliero.
Articolo 1 numero 12 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 23b (disposizione transitoria)
La direttiva 2004/38/CE sarà applicata soltanto dopo un periodo transitorio di due anni dall’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC. La Svizzera ha pertanto ottenuto il medesimo termine di attuazione concesso in passato agli Stati membri dell’UE. Di conseguenza, anche gli articoli dell’ALC che precisano le disposizioni della direttiva 2004/38/CE o prevedono deroghe a quest’ultima saranno applicati soltanto dopo la scadenza del periodo transitorio. Anche la direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione269 sarà applicata soltanto dopo un periodo transitorio di due anni. Le disposizioni restanti del nuovo ALC esplicheranno effetto all’entrata in vigore del protocollo di modifica, compresi gli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato I.
Per l’attuazione della direttiva 96/71/CE, nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, e della direttiva 2014/67/UE nonché per l’applicazione del regolamento (UE) n. 1024/2012 e per l’entrata in vigore delle deroghe al recepimento dinamico di cui agli articoli 5g, 5h e 5i, la Svizzera e l’UE hanno concordato nell’articolo 23b del protocollo di modifica un termine transitorio di 36 mesi dopo l’entrata in vigore del protocollo di modifica. Il termine transitorio si applica anche all’articolo 5f
269 Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, GU L 128 del 30.6.2014, pag. 8–14.