Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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paragrafo 2. Durante il periodo transitorio si applicano le disposizioni degli articoli 5 paragrafo 4 nonché 16 e 22 paragrafo 2 dell’allegato I dell’ALC vigente. Per la clausola di non-regressione non si applica alcun periodo di transizione.

Articolo 1 numero 13 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 24 dell’ALC (campo di applicazione temporale)

L’articolo 24 dell’ALC è stato sostituito da un nuovo articolo 24, in cui il termine «Comunità europea» è sostituito da «Unione europea». Il contenuto della disposizione resta invariato.

2.3.6.2.3 Allegato I del protocollo di modifica, concernente l’allegato I dell’ALC (immigrazione e protezione dei salari)

Il nuovo allegato I comprende l’elenco dell’acquis da recepire e gli adattamenti tecnici che precisano come deve essere applicato alla Svizzera un atto normativo specifico. Per questioni di chiarezza, la Svizzera e l’UE hanno concordato adattamenti tecnici per quasi tutte le deroghe e garanzie. Inoltre, la Svizzera e l’UE hanno convenuto adeguamenti tecnici per i periodi transitori concordati nell’allegato I.

Le disposizioni della sezione 1 dell’allegato I sono comuni ai tre allegati. Il primo comma rammenta che l’obbligo di recepimento dinamico del diritto previsto dalle disposizioni del PI–ALC (v. n. 2.1.5.2.2) si applica anche agli allegati. Il secondo paragrafo prevede che, salvo disposizione contraria prevista da un adeguamento tecnico, i diritti e gli obblighi degli Stati membri dell’UE previsti negli atti giuridici dell’UE recepiti negli allegati sono applicati alla Svizzera nel rispetto del protocollo istituzionale (v. n. 2.1.5.7). In questo modo si garantisce che la Svizzera abbia gli stessi diritti degli Stati membri dell’UE e non sia penalizzata in quanto «Stato terzo». Il terzo comma disciplina gli obblighi di fornire rapporti e informazioni alle istituzioni dell’UE previsti negli atti giuridici. Gli obblighi che riguardano informazioni sul monitoraggio o l’attuazione degli atti giuridici non si applicano alla Svizzera in quanto tali. Se si tratta di informazioni che non riguardano il monitoraggio o l’attuazione, per esempio statistiche o lo scambio di informazioni tecniche tra le autorità competenti, la Svizzera le comunica direttamente alla Commissione europea.

La partecipazione a EURES risulta dalla ripresa del regolamento (UE) 2016/589. Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato al protocollo istituzionale relativo all'applicazione dell’articolo 13 del medesimo protocollo, la Svizzera si impegna a versare un contributo finanziario a EURES. Il meccanismo stabilito all’articolo 13 del protocollo istituzionale è descritto più in dettaglio al punto 2.3.9.1.1.

Nell’ambito del distacco, le direttive 96/71/CE e 2014/67/UE saranno riprese con adeguamenti tecnici e con un periodo di transizione di tre anni.

La partecipazione come Paese terzo all’IMI nell’ambito del distacco è disciplinata dal protocollo di modifica all’allegato I dell’ALC, che rende applicabile alla Svizzera il regolamento (UE) n. 1024/2012 (regolamento IMI). La Svizzera si impegna inoltre, ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato al protocollo istituzionale riguardante l’applicazione dell’articolo 13 di questo protocollo, a versare un contributo finanziario all’IMI. Il meccanismo definito all’articolo 13 del protocollo istituzionale è descritto più in