Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Sono interessate le categorie professionali elencate all’articolo 56bis capoverso 1 della direttiva 2005/36/CE modificata: si tratta in particolare delle professioni settoriali (medici, dentisti, veterinari, farmacisti, infermieri responsabili dell’assistenza generale e ostetriche), nonché di altre professioni il cui esercizio ha un impatto sulla sicurezza dei pazienti. Il meccanismo di allerta si applica anche alle altre professioni contemplate dalla legge del 30 settembre 2016272 sulle professioni sanitarie (LPSan), ai chiropratici secondo la legge sulle professioni mediche del 23 giugno 2006273 (LPMed), nonché ai professionisti della psicologia ai sensi della legge del 18 marzo 2011274 sulle professioni psicologiche (LPPsi; psicologi e psicoterapeuti). Inoltre, sono interessati anche i professionisti che esercitano professioni regolamentate aventi un impatto sulla sicurezza dei pazienti (p. es. igienisti dentali, massaggiatori medicali, operatori sociosanitari, podologi). Il meccanismo di allerta si applica anche ai professionisti che svolgono attività nel campo dell’educazione dei minori, compresa la custodia di bambini in apposite istituzioni e l’educazione della prima infanzia. Tra queste professioni rientrano in particolare: operatore socioassistenziale (indirizzo infanzia), educatore sociale, assistente sociale, psicologo per bambini e adolescenti, psicoterapeuta per bambini e adolescenti. Nel settore scolastico ciò riguarda in particolare gli insegnanti (scuola dell’infanzia, scuola primaria, livello secondario I, scuole di maturità), i direttori scolastici nonché i professionisti della pedagogia speciale (educazione precoce pedagogico-terapeutica, pedagogia curativa scolastica, logopedia e terapia psicomotoria).

In caso di falsificazione delle prove di titoli di qualifiche professionali viene emessa un’allerta tramite il sistema IMI, attraverso lo scambio di informazioni sull’identità dei professionisti coinvolti. Si tratta di persone che hanno richiesto il riconoscimento delle loro qualifiche professionali e per le quali è stato successivamente accertato, nell’ambito di un procedimento penale, che avevano utilizzato false qualifiche professionali. Conformemente all’articolo 56a paragrafo 3 della direttiva 2005/36/CE modificata, l’allerta deve essere inserita nel sistema IMI entro tre giorni dalla decisione giudiziaria, ovvero dalla notifica della sentenza penale.

L’introduzione di principi formativi comuni dovrebbe favorire una maggiore automatizzazione nel riconoscimento delle qualifiche professionali. A tal fine, esistono due strumenti: il quadro comune di formazione e le prove di formazione comuni. Il loro obiettivo è estendere il sistema di riconoscimento automatico ad altre professioni, basandosi su requisiti minimi per i cicli formativi armonizzati a livello dell’UE. Attualmente, l’unica prova di formazione comune riguarda i maestri di sci. La Svizzera può scegliere liberamente se aderire a questa prova oppure continuare ad applicare il sistema di riconoscimento attuale, che si basa su una valutazione comparativa delle formazioni e, se necessario, sull’applicazione di provvedimenti di compensazione.

L’accordo prevede l’attuazione di test della proporzionalità prima dell’adozione di nuove regolamentazioni professionali o della modifica di regolamentazioni già esi-

272 RS 811.21

273 RS 811.11

274 RS 935.81