Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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stenti. L’obiettivo è vietare limitazioni ingiustificate all’accesso o all’esercizio di attività professionali e garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato interno. Le motivazioni relative alla proporzionalità devono essere registrate nel sistema IMI e rese pubbliche. L’attuazione di questa direttiva riguarda la Confederazione e in particolare i Cantoni, in quanto generalmente competenti per la regolamentazione delle professioni.

La direttiva 2013/55/UE contiene inoltre numerose modifiche, per lo più di natura tecnica o terminologica:

– la concessione di un accesso parziale: un principio già in vigore secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e applicato dalla Svizzera da anni (p. es. il riconoscimento degli insegnanti che insegnano una sola materia, ossia gli insegnanti monodisciplinari);

– la possibilità di esprimere la durata della formazione non solo, come finora, in anni, ma anche in crediti ECTS;

– la revoca della possibilità di non dare seguito a una domanda quando il titolo estero, secondo la classificazione dell’articolo 11 della direttiva 2005/36/CE, si discosta di più di un livello di formazione (cfr. nuovo articolo 13 capoverso 1 della direttiva 2005/36/CE modificata);

– la modifica del titolo II della direttiva 2005/36/CE (libera prestazione di servizi): la direttiva 2013/55 prevede che venga comunicato all’UE per quali professioni è prevista una verifica delle qualifiche professionali (art. 7 par. 4 della direttiva). La quantità di giustificativi che possono essere richiesti ai professionisti è stata ampliata, in particolare per quanto riguarda le conoscenze linguistiche nei casi in cui la professione incide sulla sicurezza dei pazienti. Inoltre, la prestazione di servizi dovrà iniziare a partire d’inoltro della dichiarazione da parte del prestatore di servizi e non più da una comunicazione da parte dell’autorità competente;

– il sistema generale (basato sul confronto delle formazioni con eventuali provvedimenti di compensazione) viene applicato in modo più ampio e sistematico. Esso deve essere utilizzato in via sussidiaria, quando non è possibile ricorrere a un sistema di riconoscimento più favorevole (p. es. il riconoscimento automatico). Ciò riguarda in particolare le formazioni continue in ambito medico non riportate nell’allegato V della direttiva 2005/36/CE.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983275 disciplina la procedura per il rilascio della tessera professionale europea e l’applicazione del meccanismo di allerta.

275 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella sua versione secondo l’allegato III, sezione II del protocollo di modifica dell’ALC.