Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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non devono essere computati per l’adempimento di questo periodo di assicurazione prece-dente.

e) La continuazione dell’assicurazione all’AVS/AI obbligatoria per le persone che lavorano al di fuori della Svizzera e dell’UE per un datore di lavoro in Svizzera: essa è possibile soltanto dopo un periodo ininterrotto di assicurazione all’AVS/AI di almeno cinque anni. I periodi di assicurazione compiuti all’estero non devono essere computati per l’adempimento di questo periodo di assicurazione precedente.

f) Gli assegni per grandi invalidi dell’AI e dell’AVS: al momento dell’entrata in vigore dell’ALC del 1999 la Svizzera ha potuto escludere l’esportazione degli assegni per grandi invalidi in quanto prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Nel frattempo la giurisprudenza a livello europeo ha qualificato tali prestazioni come esportabili. Ciononostante la Svizzera ha potuto mantenere la propria eccezione quale deroga di natura politica.

Allegato II, II. Adattamenti settoriali, Sezione B Salvaguardia dei diritti a pensione complementare – Atti cui si fa riferimento, numero 2

Parte dell'acquis comunitario da recepire è la direttiva 2014/50/UE. Questa direttiva vale per i sistemi di pensione complementare, eccettuati quelli assoggettati al regola- mento (CE) n. 883/2004. La sua applicazione alla Svizzera avrebbe di fatto comportato il divieto del pagamento in contanti della prestazione d’uscita della previdenza professionale più estesa (regime sovraobbligatorio) dopo il trasferimento in uno Stato membro dell’UE (v. n. 2.3.5.3).

La Svizzera ha potuto ottenere che la previdenza professionale più estesa, in quanto parte del sistema pensionistico obbligatorio, venga assoggettata alle norme di coordi- namento del regolamento (CE) n. 883/2004 e quindi alle medesime regole vigenti per la previdenza minima secondo la legge federale del 25 giugno 1982270 sulla previden- za professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Per la previdenza più estesa non sarà quindi previsto un divieto, ma soltanto una restrizione del pagamento in contanti della prestazione d’uscita, vale a dire che alla partenza dalla Svizzera, come nel caso della previdenza minima, il pagamento in contanti non sarà più possibile fintanto che una persona è soggetta all’assicurazione pensionistica obbligatoria di uno Stato membro dell’UE.

Per l’attuazione della direttiva 2014/50/UE e l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 alla previdenza professionale più estesa è previsto un periodo transitorio di quattro anni, analogamente a quanto previsto per gli Stati membri dell’UE all’entrata in vigore della direttiva per la sua attuazione. Per quanto riguarda l’attuazione della direttiva 2014/50/UE, l’UE ha accettato che la regolamentazione svizzera relativa alla previdenza professionale più estesa venga assoggettata al regolamento (CE) n. 883/2004 e quindi esclusa dal campo d’applicazione della direttiva in questione.

Gli altri atti giuridici inseriti nell’allegato II all’ALC sono di minore portata. Si tratta di regolamenti della Commissione relativi a modifiche tecniche, che contengono prevalentemente gli aggiornamenti degli allegati dei regolamenti di coordinamento. Le

270 SR 831.40