Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.3.6.2.6 Dichiarazioni comuni
Dichiarazione comune sulla cittadinanza dell’Unione
Come ulteriore garanzia, la Svizzera ha concordato con l’UE una dichiarazione comune sulla cittadinanza dell’Unione, che si basa su quella conclusa con gli Stati membri dello Spazio economico europeo. La dichiarazione comune sancisce che il concetto di cittadinanza dell’UE non ha equivalenti nell’ALC e quindi va distinto dalle regole sulla libera circolazione delle persone concordate dalle parti contraenti. Stabilisce in particolare che l’ALC non costituisce una base legale per i diritti politici dei cittadini delle parti contraenti.
Dichiarazione comune sulla prevenzione e la lotta contro l’abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE
Con la presente dichiarazione comune la Svizzera e l’UE condividono l’obiettivo di prevenire e lottare contro l’abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE, conformemente all’articolo 35 di tale direttiva, in particolare per quanto riguarda l’accesso all’aiuto sociale. Per l’interpretazione della nozione di abuso dei diritti va tenuto conto della giurisprudenza della CGUE. Di conseguenza, le misure adottate sulla base dell’articolo 35 della direttiva 2004/38/CE devono fondarsi su un esame individuale del singolo caso e non possono perseguire un obiettivo di prevenzione generale.
Dichiarazione comune sul rifiuto dell’assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente
Con la presente dichiarazione comune la Svizzera ha ottenuto un’altra garanzia importante. L’obiettivo della dichiarazione è esporre con chiarezza le pratiche risultanti dal diritto dell’UE, in particolare dalla direttiva 2004/38/CE, e dalla giurisprudenza della CGUE, applicate attualmente in riferimento al rifiuto dell’assistenza sociale o alla revoca del diritto di soggiorno prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente. Tali regole intendono assicurare un’interpretazione conforme al diritto dell’UE, pur lasciando alla Svizzera la possibilità di sfruttare nell’applicazione il suo margine di manovra, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. A titolo di esempio, il diritto di soggiorno delle persone in cerca di lavoro termina qualora le autorità svizzere costatino che queste persone non si sforzano d’integrarsi nel mercato del lavoro e non collaborano con gli URC per trovare un impiego (cfr. n. 2.3.8.1.1, art. 61a AP–LStrI).
Dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni e dichiarazione unilaterale della Svizzera sulle misure da adottare nei confronti dei lavoratori autonomi
nell’ambito della procedura di notifica dei soggiorni di breve durata per motivi di lavoro
Grazie a questa garanzia negoziata con l’UE, la Svizzera può, rispettivamente, mantenere la procedura di notifica in linea nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano un’attività lucrativa di breve durata, ossia per una durata inferiore a tre mesi per anno civile, o introdurla per i lavoratori indipendenti. La procedura di notifica è