Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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uno strumento amministrativo che permette alle autorità cantonali di mantenere il controllo sulle condizioni di salario e di lavoro. La dichiarazione non si pronuncia sulla procedura di notifica per la prestazione di servizi (cfr. la dichiarazione comune sugli obiettivi comuni in materia di libertà di prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo e di garanzia dei diritti dei lavoratori distaccati). Gli obblighi amministrativi non devono pregiudicare il diritto di soggiorno delle persone, nemmeno quando lo scopo del soggiorno è quello di acquisire il diritto di soggiorno permanente280.
La dichiarazione unilaterale della Svizzera persegue l’obiettivo del Consiglio federale di combattere qualsiasi forma di dumping salariale. Nella dichiarazione la Svizzera afferma pertanto che, alla luce delle soluzioni sul distacco dei lavoratori descritte nell’allegato I e nella dichiarazione comune numero 4, adotterà all’occorrenza misure per garantire che i lavoratori autonomi non eludano le norme sulla notifica. La dichiarazione unilaterale costituisce una base legale per estendere l’obbligo di notifica a lavoratori indipendenti che abitano all’estero senza esservi domiciliati e che intendono esercitare la loro attività lucrativa in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi per anno civile (cfr. n. 2.3.8.4.1). L’estensione dell’obbligo di notifica a queste attività lucrative indipendenti è necessaria perché la Svizzera recepisce il diritto incondizionato al soggiorno fino a tre mesi di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/38/CE. Tale recepimento conferisce ai cittadini degli Stati membri dell’UE il diritto di soggiornare in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi, senza bisogno di notifica o di un permesso di soggiorno. Il diritto di soggiorno fino a tre mesi si applica anche ai cittadini degli Stati membri dell’UE che durante tale periodo esercitano un’attività lucrativa. L’estensione dell’obbligo di notifica ai lavoratori indipendenti impedisce ai prestatori di servizi che si fingono indipendenti, e che quindi in virtù del diritto incondizionato di soggiorno fino a tre mesi non sarebbero soggetti all’obbligo di notifica, di eludere la limitazione di 90 giorni per anno civile della libertà di fornire servizi.
Dichiarazione comune relativa alla Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche
Con la presente dichiarazione congiunta, le parti contraenti prendono atto che tutti gli Stati membri e la Svizzera sono parte della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea e confermano di rispettare, nel quadro dell’attuazione dell’Accordo, tale Convenzione nella versione in vigore alla data della firma del protocollo di modifica.
Dichiarazione comune sui posti di lavoro vacanti
La dichiarazione comune ribadisce la necessità di salvaguardare la legislazione nazionale che attua l’articolo 121a Cost., nonostante l’allineamento dinamico all’acquis di EURES. L’attuazione dell’articolo 121a Cost. comporta l’introduzione di un obbligo di notifica dei posti vacanti nell’articolo 21a LSTrI. I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione uguale o superiore al 5 percento devono essere annunciati agli URC e sono soggetti a un periodo di blocco prima di poter essere pubblicati.
280 Protocollo di modifica dell’ALC, dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni.