Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 249Fedlex · Rapporto esplicativo

Dichiarazione comune sugli obiettivi comuni in materia di libertà di prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo e di garanzia dei diritti dei lavoratori distaccati

L’obiettivo di questa dichiarazione è stabilire che sia la Svizzera che l’UE garantiscono ai propri cittadini e agli operatori economici condizioni eque per la libera circolazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (compreso il distacco dei lavoratori), garantendo al contempo i pieni diritti dei lavoratori. Nella dichiarazione viene inoltre ribadito che sono necessari controlli non discriminatori e proporzionati per garantire la libertà di fornire servizi e l’applicazione corretta ed efficace delle norme che tuttelano i lavoratori, prevenendo abusi ed elusioni.

Dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera

Con questa dichiarazione comune, le parti contraenti si impegnano a rispettare il sistema di esecuzione duale, facendo riferimento al fatto che gli organi competenti per l’esecuzione secondo la legislazione nazionale - in Svizzera possono essere le parti sociali - devono effettuare controlli efficaci sul loro territorio per garantire la conformità alle norme e alle prescrizioni applicabili. Ciò assicura che la facoltà di tali organismi di effettuare controlli e di emettere sanzioni sia salvaguardata e rispettata. Le parti ribadiscono inoltre che i controlli e i sistemi di controllo devono essere efficaci e non discriminatori.

Dichiarazione comune sul principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e su un livello proporzionato e adeguato di tutela dei lavoratori distaccati

Questa dichiarazione comune salvaguarda il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo». Ciò significa che nello stesso luogo va versato lo stesso salario per un lavoro di uguale valore. Si precisa che la Svizzera applica questo principio fin dall’entrata in vigore dell’ALC, che lo ha rafforzato negli ultimi anni e che l’UE e la Svizzera possono garantire entrambe un livello di protezione proporzionato e adeguato.

Dichiarazione comune sulla partecipazione della Svizzera alle attività dell’Autorità europea del lavoro

La dichiarazione comune sulla partecipazione della Svizzera alle attività dell’Autorità europea del lavoro ribadisce che la Svizzera può continuare a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea del lavoro (ELA). Il documento stabilisce inoltre che la Svizzera può concludere accordi di lavoro con l’ELA.