Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 251Fedlex · Rapporto esplicativo

rispetto dei criteri d’integrazione di cui alla LStrI. Tale obbligo è stato fissato reciprocamente in un protocollo dell’ALC che sancisce esplicitamente che i titoli di soggiorno di lunga durata (permessi di domicilio) non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC (cfr. n. 2.3.5.2.1 «Protocollo aggiuntivo sui titoli di soggiorno di lunga durata [permessi di domicilio]»).

Nel protocollo, l’UE e la Svizzera s’impegnano reciprocamente a rilasciare un titolo di soggiorno di lunga durata (permesso di domicilio) dopo un soggiorno di cinque anni. Il protocollo rinvia al diritto svizzero e a quello dell’UE e si applica alla Svizzera e a tutti gli Stati membri dell’UE, ad eccezione dell’Irlanda e della Danimarca. Tuttavia, pure in riferimento a questi due Stati sarà rilasciato anche in futuro un permesso di domicilio dopo cinque anni in base a una prassi amministrativa applicata da molti anni (Irlanda) e a un accordo sul domicilio (Danimarca). Continuano ad applicarsi gli altri criteri nazionali d’integrazione (lingua nazionale, partecipazione alla vita economica, nessuna dipendenza dall’aiuto sociale). Tali criteri devono essere comparabili. Sono fatti salvi accordi bilaterali sui titoli di soggiorno di lunga durata prevedenti condizioni più favorevoli. Poiché il protocollo aggiuntivo non rientra nel campo d’applicazione dell’ALC, il meccanismo di composizione delle controversie si applica soltanto mutatis mutandis e con l’esclusione della CGUE. La conclusione di accordi sul soggiorno di lunga durata compete al Consiglio federale (art. 34 LStrI).

2.3.7 Punti essenziali del testo di attuazione Immigrazione

Il diritto dell’UE elencato negli allegati può in linea di principio essere applicato direttamente in Svizzera, a condizione che le disposizioni sono sufficientemente concrete. In caso contrario, sono necessarie disposizioni supplementari nel diritto svizzero. Ciò vale soprattutto per le direttive, che, a differenza dei regolamenti, le direttive definiscono principalmente obiettivi e norme minime. Di conseguenza, la Svizzera dispone di un margine di manovra più ampio in questi casi.

La Svizzera usufruisce quindi anche di un certo margine di manovra per attuare determinate disposizioni della direttiva 2004/38/CE, tra cui la possibilità di chiedere ai cittadini degli Stati membri dell’UE di dichiarare la loro presenza sul territorio entro un termine ragionevole (art. 5 par. 5) e di iscriversi presso le autorità competenti per soggiorni superiori a tre mesi nonché la possibilità di regolamentare il mantenimento della qualità di lavoratore dipendente o indipendente durante almeno sei mesi in caso di cessazione involontaria dell’attività lucrativa durante i primi dodici mesi (art. 7 par. 3) e la possibilità di non conferire il diritto a prestazioni d’assistenza sociale a determinate categorie di persone (art. 24 par. 2).

L’avamprogetto di modifica della LStrI (AP–LStrI) attua la revisione della parte generale dell’ALC e dell’allegato I risultante, tra le altre cose, dal recepimento (parziale) della direttiva 2004/38/CE. Prevede nuove disposizioni che sfruttano il margine di manovra concesso dal nuovo ALC (art. 13a AP–LStrI) o che mirano a chiarire la situazione giuridica dei cittadini degli Stati membri dell’UE (art. 61a e 61c AP–LStrI) e adegua altre disposizioni ai fini dell’armonizzazione (art. 41c AP-LStrI).

La procedura di notifica per lavoratori distaccati di cui all’articolo 6 LDist sarà applicata anche ai cittadini degli Stati membri dell’UE che esercitano un’attività lucrativa