Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Dichiarazione comune sul sistema di registrazione a fini dichiarativi dei lavoratori frontalieri
Con questa dichiarazione comune è stato concordato che, qualora dovesse prendere in considerazione la possibilità di registrare i lavoratori frontalieri a fini dichiarativi conformemente all’articolo 7a del protocollo di modifica dell’ALC, la Svizzera dovrebbe discuterne con gli Stati membri confinanti nelle sedi bilaterali opportune. Tali discussioni non devono dare luogo a disparità di trattamento dei lavoratori frontalieri nel quadro dell’ALC né pregiudicarne i diritti e gli obblighi.
Dichiarazione comune relativa all’inclusione di due atti giuridici dell’Unione nell’allegato I dell’ALC
Nella fase finale dei negoziati l’UE ha adottato due nuovi atti giuridici che rientrano perlomeno parzialmente nel campo d’applicazione dell’ALC. Si tratta del regolamento (UE) 2024/2747 del 9 ottobre 2024281 che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno nonché della direttiva (UE) 2024/2841 del 23 ottobre 2024282 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. In virtù della dichiarazione comune, il CM è tenuto ad adottare le misure necessarie per assicurare l’integrazione dei due atti giuridici nell’ALC immediatamente dopo l’entrata in vigore del protocollo di modifica di quest’ultimo.
2.3.6.3 Protocollo sull’acquisto di immobili a Malta e protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca
Il disciplinamento derogatorio attuale applicato all’acquisto di fondi sulle isole maltesi da parte di cittadini svizzeri è mantenuto. Tale deroga è prevista anche nel diritto dell’UE. Anche se non era mai stata pensata come misura transitoria, questa deroga per Malta è stata inserita nel numero 7 della sezione «Misure transitorie relative all’acquisto di terreni e di residenze secondarie» dopo l’articolo 34 dell’allegato I all’ALC vigente. Poiché tutte le altre misure transitorie di tale sezione non sono nel frattempo più in vigore in seguito alla scadenza dei termini transitori, il disciplinamento derogatorio sull’acquisto di immobili a Malta è ora previsto in un protocollo a sé stante, analogamente ai protocolli finora vigenti dell’ALC sulle residenze secondarie in Danimarca o sulle isole Åland. Quest’ultime deroghe, che sono tuttora previste anche dal diritto dell’UE, restano in vigore anche nel nuovo ALC.
2.3.6.4 Protocollo aggiuntivo sui titoli di soggiorno di lunga durata (permessi di domicilio)
Secondo il mandato negoziale del Consiglio federale, la Svizzera era disposta ad accordare, senza differenze di trattamento e dopo un periodo di soggiorno di almeno cinque anni, titoli di soggiorno di lunga durata a tutti i cittadini dell’UE, su riserva del
281 Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (Regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), GU L, 2024/2747 dell’8.11.2024.
282 Direttiva (EU) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, GU L, 2024/2841, 14.11.2024.