Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Infine, la quarta categoria comprende misure che assicurano le strutture di partenariato sociale per la protezione dei salari. Da un lato, si tratta di misure volte a mantenere gli attuali contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale. Dall’introduzione della libera circolazione delle persone, le condizioni lavorative e salariali minime contenute nei CCL di obbligatorietà generale hanno svolto una funzione sempre più importante, in quanto regolano in modo vincolante le condizioni lavorative e salariali sia per le imprese svizzere che per i prestatori di servizi transfrontalieri dell’area UE, con la possibilità di sanzionarne il mancato rispetto. Inoltre, creano condizioni di concorrenza identiche in un settore. Nell’ambito di ulteriori misure viene garantita anche una migliore protezione giuridica per le aziende nazionali che potrebbero essere assoggettate a un CCL. Inoltre, viene rafforzata la protezione contro il licenziamento per i rappresentanti eletti dei lavoratori, per i membri di un organo paritetico di un istituto di previdenza dei lavoratori e per i membri dei comitati nazionali di settore il cui ambito di attività è coperto da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.
Le misure per garantire la protezione dei salari si fondano su diverse basi. Da un lato, sono realizzate in attuazione delle direttive dell’UE sul distacco dei lavoratori che la Svizzera deve recepire nel diritto nazionale conformemente all’allegato I del protocollo di modifica dell’ALC. Dall’altro, si basano sulle eccezioni al recepimento dinamico del diritto negoziate con l’UE, oppure poggiano su basi legali nazionali, come quella sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro o sugli appalti pubblici. Nel complesso, queste misure rafforzano la tutela delle condizioni salariali e lavorative e prevengono gli abusi.
La Svizzera sfrutta quindi appieno il margine di manovra a sua disposizione nell’ambito dell’accordo riveduto. Tuttavia, le misure adottate nei confronti dei prestatori di servizi dell’UE che distaccano lavoratori in Svizzera devono rispettare il principio di proporzionalità e non essere discriminatorie.
Coordinamento della sicurezza sociale / Allegato II all’ALC
In seguito al recepimento della direttiva 2014/50/UE, la previdenza professionale più estesa, in quanto parte del sistema pensionistico obbligatorio, verrà assoggettata alle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004. Questo significa che in futuro per il regime sovraobbligatorio varranno le stesse regole previste per la previ- denza minima LPP. Il pagamento in contanti della prestazione d’uscita in caso di partenza dalla Svizzera non sarà più possibile, come nella previdenza minima, fintanto che una persona sarà soggetta all’assicurazione pensionistica obbligatoria di uno Stato membro dell’UE. A tal fine vanno modificate la legge del 17 dicembre 1993283 sul libero passaggio (LFLP), la LPP e il Codice civile (CC)284. È inoltre prevista una modifica dell’ordinanza del 13 novembre 1985285 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), al fine di precisare la disposizione sul versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia.
283RS 831.42
284RS 210