Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.3.7.1 Legislazione di attuazione

2.3.7.1.1 Immigrazione

La LStrI si applica ai cittadini degli Stati membri dell’UE e ai loro familiari nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera provenienti dall’UE che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC, sempreché l’ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStrI preveda disposizioni più favorevoli. Per precisare il campo d’applicazione della legge si aggiunge che la LStrI si applica anche laddove il suo tenore lo preveda esplicitamente (art. 2 cpv. 2 AP–LStrI).

I cittadini degli Stati membri dell’UE e i loro familiari cittadini di Stati terzi che prevedono di soggiornare in Svizzera per più di tre mesi sottostanno all’obbligo di dichiarare il proprio arrivo, immediatamente dopo l’entrata in Svizzera, nonché all’obbligo di registrarsi o di chiedere un permesso di soggiorno dopo i primi tre mesi di soggiorno. Devono farsi registrare anche i cittadini degli Stati membri dell’UE che desiderano esercitare in Svizzera un’attività lucrativa dipendente o indipendente in qualità di frontalieri per più di tre mesi (art. 13a AP–LStrI).

La disposizione di attuazione della clausola di salvaguardia definisce le competenze del Consiglio federale relative alla valutazione di gravi difficoltà di ordine economico o sociale in base a indicatori e valori soglia nonché quelle relative all’attivazione della clausola di salvaguardia. Inoltre, la disposizione elenca le misure protettive e di riequilibrio che il Consiglio federale può adottare autonomamente. Prima di decidere deve consultare le commissioni parlamentari, i Cantoni e le parti sociali. Un Cantone può chiedere di esaminare l’attivazione della clausola di salvaguardia in presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale sul suo territorio. Se viene superato un valore soglia nazionale, il Consiglio federale è tenuto a esaminare se avviare la procedura di attivazione della clausola di salvaguardia. Un Cantone può inoltre proporre misure regionali o cantonali (art. 21b AP–LStrI). Nonostante una decisione negativa del tribunale arbitrale, il Consiglio federale può adottare autonomamente misure protettive temporanee, se ritiene che le difficoltà siano così gravi da rendere le misure necessarie. Se intende applicarle per più di 12 mesi, il Consiglio federale deve sottoporre entro tale termine un pertinente progetto all’Assemblea federale. Le misure si applicano tuttavia anche oltre tale termine fino alla decisione dell’Assemblea federale in merito al progetto.

Se il Consiglio federale o l’Assemblea federale adotta le suddette misure, l’UE potrebbe da parte sua ricorrere a una procedura di composizione delle controversie, qualora ritenga che le misure – poiché non rientrano nella clausola di salvaguardia – violino l’ALC. In tal caso l’UE potrebbe adottare misure di riequilibrio (fatta salva la parte agraria dell’accordo sul commercio di prodotti agricoli).

I cittadini degli Stati membri dell’UE che soggiornano in Svizzera senza esercitare un’attività lucrativa o a scopo di formazione non hanno fondamentalmente diritto all’aiuto sociale. Questo vale anche per soggiorni di breve durata fino a tre mesi senza esercitare un’attività lucrativa e per soggiorni ai fini della ricerca di un posto di lavoro (art. 41c AP–LStrI).

I cittadini degli Stati membri dell’UE perdono la qualità di lavoratori e il relativo diritto di soggiorno sei mesi dopo la fine involontaria dell’attività lucrativa, se restano