Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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professioni regolamentate nell’ambito della protezione degli animali oppure gli uffici cantonali dell’economia o del turismo, ad esempio per le guide alpine. D’altro canto, questa disposizione si applica anche ai servizi che vigilano sull’esercizio delle attività professionali e che possono decidere di vietarle o limitarle, in tutto o in parte, anche temporaneamente. Ciò si verificherebbe, ad esempio, se un servizio cantonale di protezione della gioventù revocasse a un’educatrice sociale l’autorizzazione a gestire un asilo. Nel settore sanitario si possono citare a titolo esemplificativo le attività delle autorità di vigilanza sulle professioni mediche e sanitarie, conformemente all’articolo 41 LPMed e all’articolo 17 LPSan.

Lettera c: si tratta degli organismi responsabili della regolamentazione di una formazione. Essi svolgono un ruolo importante nello scambio di informazioni tra le autorità e nel rilascio delle tessere professionali. Attualmente, questo riguarda principalmente la SEFRI. Se la formazione è regolamentata a livello cantonale, è di norma l’autorità cantonale competente a fornire le informazioni.

Lettera d e e: queste disposizioni menzionano esplicitamente la competenza di coordinamento della Confederazione e dei Cantoni nell’applicazione dell’allegato III dell’ALC o dell’allegato K appendice 3 della Convenzione AELS. Tale distinzione è necessaria per consentire un’entrata in vigore scaglionata della legge (cfr. cpv. 1). Le lettere in questione concernono in particolare le attività menzionate nella sezione 2.

Lettera f: riguarda i tribunali che decidono se limitare o vietare l’esercizio di una professione. Ciò avverrebbe ad esempio se l’attività professionale di una persona venisse vietata ai sensi dell’articolo 67 del Codice penale. Questa lettera si riferisce anche ai tribunali che pronunciano una condanna ai sensi degli articoli 251–255 del Codice penale per contraffazione o falsificazione di prove di titoli di qualifiche professionali.

Art. 3 Professioni regolamentate

L’articolo 3 definisce il concetto di professioni regolamentate. Poiché, conformemente alla direttiva 2018/958/UE, il test della proporzionalità deve essere effettuato in occasione dell’adozione di nuove regolamentazioni, il secondo capoverso stabilisce che la SEFRI registrerà i risultati dell’esame nell’IMI a livello centralizzato. A tal fine, la SEFRI deve essere informata con sufficiente anticipo in merito a progetti di nuove regolamentazioni o modifiche di quelle esistenti. Ciò vale in particolare per le regolamentazioni cantonali.

Poiché il test di proporzionalità deve essere effettuato in occasione dell’adozione di nuove regolamentazioni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/958, il secondo capoverso ne precisa le modalità. Gli organismi di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b sono responsabili del test di proporzionalità secondo le disposizioni sostanziali della direttiva (UE) 2018/958. La SEFRI è competente per l’inserimento dei risultati del test e della regolamentazione nell’IMI. In questo modo si evita di dover concedere l’accesso all’IMI a un numero eccessivo di organismi. La trasmissione dei risultati deve avvenire al più tardi entro l’avvio della consultazione pubblica, in modo da consentire uno scambio tra autorità prima dell’invio formale dei dati nel sistema IMI.