Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il capoverso 3 obbliga ciascun servizio cantonale di coordinamento a informare la SEFRI almeno una volta all’anno in merito alle regolamentazioni nuove o modificate a livello cantonale e comunale. Questo obbligo favorisce la trasparenza ed è necessario soprattutto per motivi tecnici: le professioni regolamentate in Svizzera devono infatti essere registrate in una banca dati dell’IMI, che richiede l’attribuzione alle autorità competenti all’interno del sistema.
Sezione 2 Coordinamento e cooperazione
La sezione 2 (articoli 4 e 5) chiarisce i compiti assunti dalla SEFRI in qualità di coordinatore settoriale IMI per l’applicazione dell’allegato III dell’ALC. La SEFRI agisce come centro di coordinamento IMI e coordina le attività legate all’utilizzo dell’IMI. Se necessario, verranno istituiti gruppi di lavoro, organizzate formazioni e incontri a livello nazionale o regionale.
Art. 4 Coordinamento IMI
L’articolo 4 affida alla SEFRI il coordinamento dell’IMI nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali. Dal 2002 la SEFRI è l’autorità competente per l’allegato III dell’ALC. In base all’articolo è incaricata di registrare nell’IMI gli organismi competenti e le relative autorizzazioni. Inoltre, assume tutte le funzioni non attribuite a un organismo specifico. Il capoverso 3 incarica inoltre la SEFRI di notificare i nuovi cicli di formazione settoriali, il che in futuro avverrà per via elettronica tramite l’IMI. Poiché la Svizzera parteciperà anche all’IMI nell’ambito del distacco di lavoratori (allegato I dell’ALC), deve essere designato un servizio come coordinatore nazionale (art. 6 della direttiva 1024/2012/UE). La designazione di tale istanza è delegata al Consiglio federale; inizialmente è previsto che tale funzione sia assunta dalla SEFRI. Tre anni dopo l’entrata in vigore, la Svizzera estenderà la propria partecipazione nel settore del distacco di lavoratori e, se previsto dal recepimento dinamico del diritto dell’UE, potrà estenderla anche ad altri ambiti. In tali casi, il Consiglio federale potrà ridefinire, a livello di ordinanza, la funzione di coordinatore nazionale IMI.
Art. 5 Cooperazione amministrativa
L’articolo 5 disciplina esplicitamente l’obbligo di cooperazione tra la SEFRI e i Cantoni. Il coordinamento è in atto fin dall’entrata in vigore dell’ALC nel 2002. Tuttavia, a causa della complessità degli sviluppi giuridici, in futuro sarà indispensabile rafforzare la cooperazione amministrativa. La diversità delle regolamentazioni cantonali relative alle professioni, così come le esigenze di comunicazione e trasparenza nei confronti dell’UE, rendono necessaria questa disposizione legale. L’obiettivo è rendere la cooperazione amministrativa più regolare, approfondita e strutturata. Inoltre, per attuare questi cambiamenti, la SEFRI ha bisogno di una rete di interlocutori (organismi di coordinamento) ben strutturata e coordinata a livello cantonale. Questi organismi contribuiscono al rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2005/36/CE modificata. L’introduzione dell’IMI in Svizzera dove consentire di coordinare la cooperazione tra autorità nazionali e straniere, nonché le possibilità di controllo – pratica già da anni consolidata tra gli Stati dell’UE/AELS grazie all’IMI.