Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Disposizione finale
La Svizzera ha potuto concordare con l’UE un periodo transitorio di quattro anni per l’assoggettamento della previdenza professionale più estesa al regolamento (CE)
n. 883/2004 e l’attuazione della direttiva 2014/50/UE. Le modifiche dell’articolo 25f LFLP (rubrica nonché cpv. 1 lett. a, 1bis, 2 e 3) entreranno quindi in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’ALC.
2.3.8.2.3 Codice civile
Art. 89a cpv. 6 n. 24
Nelle relazioni con gli Stati membri dell’UE, anche per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità e sono assoggettate alla legge sul libero passaggio si applicano le disposizioni della LPP concernenti il coordinamento internazionale. Al numero 24 è pertanto aggiunto un rinvio alle pertinenti disposizioni.
Disposizioni finali
La Svizzera ha potuto concordare con l’UE un periodo transitorio di quattro anni per l’assoggettamento della previdenza professionale più estesa al regolamento (CE) n. 883/2004 e l’attuazione della direttiva 2014/50/UE. L’articolo 89a capoverso 6 numero 24 CC entrerà quindi in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’ALC.
2.3.8.3 Riconoscimento delle qualifiche professionali
Sin dalla sua entrata in vigore nel 2002, l’allegato III dell’ALC è stato direttamente applicabile, in quanto le sue disposizioni sono sufficientemente dettagliate e non richiedono alcuna legislazione di attuazione. Le modifiche introdotte dalla presente revisione dell’allegato III dell’ALC sono chiaramente definite, in particolare nella direttiva 2013/55/UE, ma anche negli atti giuridici dell’UE citati al capitolo 2.3.6.2.5 Le procedure e le modifiche delle norme sul riconoscimento sono, in linea generale, abbastanza precise da poter essere applicate direttamente. Di conseguenza, la direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, continua a essere direttamente applicabile.
In Svizzera esistono tuttavia due atti giuridici di trasposizione. Il primo è la legge federale del 23 giugno 2000338 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), che non rientra né nell’ambito della direttiva 2005/36/CE né in quello della direttiva 2013/55/UE. Il secondo è la legge federale del 14 dicembre 2012339 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS), che rappresenta l’unico atto normativo di trasposizione nel contesto della direttiva 2005/36/CE. La formulazione dell’articolo 7 paragrafo 1 della direttiva ha reso necessario introdurre l’obbligo di dichiarazione, poiché in sua assenza la Svizzera non avrebbe più potuto, dal 2013, verificare le qualifiche
338 RS 935.61
339 RS 935.01