Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.3.8.3.2 Legge federale sulla cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L’articolo 1 limita l’oggetto della legge alla cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali e all’utilizzo dell’IMI da parte della Svizzera. La cooperazione amministrativa è prevista nel titolo V della direttiva 2005/36/CE. Il capoverso 1 lettere a–c elenca le tre aree in cui viene utilizzato l’IMI. Alla lettera b, l’abbreviazione inglese EPC per la tessera professionale europea viene introdotta in tutte le lingue ufficiali per evitare confusioni – in lingua tedesca – con il certificato federale di formazione pratica (CFP), abbreviato in tedesco EBA. Nella versione tedesca dei testi giuridici dell’UE la tessera professionale europea è ufficialmente abbreviata con l’acronimo EBA, il che può causare problemi nella pratica.

Art. 2 Campo d’applicazione

L’articolo 2 disciplina il campo d’applicazione della legge. Il capoverso distingue tra l’ambito di applicazione dell’allegato III dell’ALC e quello dell’allegato K appendice 3 della Convenzione AELS. Poiché la modifica della Convenzione AELS sarà effettuato in un secondo momento mediante decisione del Consiglio federale, tale distinzione permette un’entrata in vigore scaglionata della legge.

Fino all’entrata in vigore di una futura modifica dell’allegato K appendice 3 della Convenzione AELS volta ad allinearlo all’allegato III dell’ALC modificato, e fino all’entrata in vigore delle disposizioni pertinenti del presente progetto di legge, quest’ultimo si applica unicamente ai cittadini dell’UE. Non appena la Convenzione AELS sarà aggiornata e le disposizioni pertinenti del progetto di legge saranno entrate in vigore, le spiegazioni relative agli articoli 2 capoverso 2 lettera e, 4, 5, 8, 9, 13 e 15, nonché la modifica prevista nell’allegato agli articoli 50 capoverso 1 lettera d bise capoverso 3 della LPMed, all’articolo 10 capoverso 5 della LPSan e all’articolo 37 capoverso 4 della LPPS, si applicheranno anche ai cittadini dell’AELS.

Lettera a: gli organismi competenti per il riconoscimento variano a seconda della professione e sono già oggi responsabili della procedura e del riconoscimento delle qualifiche professionali estere. Si tratta di organismi federali, cantonali e intercantonali (come la MEBEKO per le professioni mediche universitarie, l’ESTI per il settore degli impianti elettrici, la CDPE per gli insegnanti), nonché di terzi ai quali sono stati affidati compiti nell’ambito della procedura di riconoscimento (ad esempio la CRS secondo quanto previsto dalla LPSan).

Lettera b: si fa riferimento agli organismi competenti per l’esercizio della professione a livello federale e cantonale i quali decidono in merito all’ammissione dei professionisti all’esercizio di una professione regolamentata. Ciò avviene in varie forme: autorizzazione all’esercizio della professione, decisione di ammissione alla professione o un’iscrizione in un registro professionale. Tra gli organismi competenti vi sono, tra l’altro, le direzioni cantonali della sanità pubblica, i servizi veterinari cantonali per le