Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 308Fedlex · Rapporto esplicativo
La sezione 4 (artt. 7–11) disciplina la procedura e i compiti delle autorità federali o di terzi responsabili del trattamento delle tessere professionali europee «European Professional Card» (EPC). Considerata la complessità della procedura e per ragioni di chiarezza, si rinvia agli atti giuridici dell’allegato III dell’ALC, che descrivono la procedura in dettaglio. Si tratta degli articoli 4bis e seguenti della direttiva 2005/36/CE modificata, e in particolare del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983. Tali disposizioni sono direttamente applicabili (self-executing).
Art. 7 Accesso all’area IMI per l’EPC
L’articolo 7 disciplina l’accesso all’IMI. Attualmente, la procedura EPC è prevista per cinque professioni. Essa coinvolge la SEFRI, la MEBEKO e la CRS, alla quale questo compito è trasferito in qualità di organismo di riconoscimento competente.
Art. 8 Trattamento delle domande di riconoscimento di diplomi svizzeri nell’ambito di una procedura EPC
L’articolo 8 disciplina il trattamento delle domande di EPC presentate da persone che desiderano far riconoscere un diploma svizzero in un Paese dell’UE. La SEFRI sarà responsabile del trattamento delle domande per infermieri, fisioterapisti, agenti immobiliari e guide alpine. La MEBEKO gestirà invece, tramite l’IMI, le domande di EPC per i diplomi di farmacisti. Il compito relativo all’EPC sarà trasferito alla MEBEKO mediante una modifica della LPMed.
Art. 9 Trattamento delle domande di riconoscimento di diplomi esteri nell’ambito di una procedura EPC
L’articolo 9 disciplina il trattamento delle domande di EPC da parte di titolari di diplomi rilasciati nell’UE che desiderano esercitare la loro attività in Svizzera. Le competenze attuali in materia di riconoscimento sono mantenute anche nella procedura EPC (MEBEKO per i farmacisti, CRS per i fisioterapisti e gli infermieri, SEFRI per le guide alpine e gli agenti immobiliari). A seconda della professione, in situazioni concrete può risultare opportuno che la domanda di EPC venga trasmessa direttamente all’autorità competente per l’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b. Se la domanda di EPC riguarda la prestazione di servizi in una professione regolamentata che non incide sulla salute o sulla sicurezza pubblica (come quella dell’agente immobiliare), oppure in una professione settoriale (come quella di farmacista o infermiere), non è possibile effettuare una verifica delle qualifiche professionali. In questi casi, il certificato EPC viene rilasciato nel Paese d’origine.
In quanto organismi competenti per il riconoscimento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a, la MEBEKO e la CRS ricevono i documenti tramite l’IMI. In questo modo si garantisce che i dati vengano inseriti nei relativi registri, in particolare nel registro delle professioni mediche (MedReg) e nel registro delle professioni sanitarie (GesReg/NAREG).
Negli altri casi, ossia quando la prestazione di servizi incide sulla salute o sulla sicurezza pubblica e non si tratta di professioni settoriali (fisioterapisti o guide alpine),