Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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versitarie professionali) nell’applicazione del principio di non discriminazione in materia di tasse universitarie. L’importo totale corrisponde alle perdite dovute alla parità di trattamento. Il calcolo si basa sulle tasse universitarie in vigore al momento dell’avvio della consultazione relativa al Protocollo di modifica e ai dati relativi agli studenti cittadini degli Stati membri dell’UE disponibili presso l’UST. L’importo del sussidio è ripartito equamente tra la Confederazione e i Cantoni (50 % ciascuno).
È previsto che per nel primo anno l’80 per cento del sussidio federale venga versato alle scuole universitarie che ne hanno diritto in base alle perdite effettive, mentre il 20 per cento in base alla percentuale di studenti cittadini di uno Stato membro dell’UE, sulla base dei dati disponibili presso l’UST relativi all’anno precedente. Nei tre anni successivi queste percentuali potranno essere adattate in modo dinamico. Il versamento dei sussidi è limitato a quattro anni. Il Consiglio federale disciplinerà la procedura per il calcolo e il pagamento dei sussidi nell’O-LPSU.
2.3.8.2 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
2.3.8.2.1 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 49 cpv. 2 n. 27
In questa disposizione va precisato che, per quanto riguarda gli Stati dell’UE, la parte della legge relativa al coordinamento internazionale è applicabile anche alla previdenza professionale più estesa. Questo avviene mediante un rinvio ai pertinenti articoli di legge.
Disposizioni finali
La Svizzera ha potuto concordare con l’UE un periodo transitorio di quattro anni per l’assoggettamento della previdenza professionale più estesa al regolamento (CE) n.°883/2004 e l’attuazione della direttiva 2014/50/UE. L’articolo 49 capoverso 2 numero 27 LPP entrerà quindi in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’ALC.
2.3.8.2.2 Legge sul libero passaggio
Art. 25f, rubrica, cpv. 1 lett. a, 1bis, 2 e 3
Rubrica: il presente progetto offre l’occasione di sostituire la designazione «Comunità europea» con «Unione europea», che è la nuova designazione.
Cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis(nuovo): poiché in futuro in caso di domicilio in uno Stato membro dell’UE varranno regole diverse (più restrittive) per il pagamento in contanti della previdenza professionale più estesa rispetto a quelle previste in caso di domicilio in uno Stato dell’AELS, le pertinenti disposizioni figureranno in due capoversi separati. Il capoverso 1 lettera a verrà abrogato. La disposizione concernente gli Stati dell’UE figurerà nel nuovo capoverso 1bis.
Cpv. 2 e 3: questi due capoversi possono essere abrogati, dato che sono ormai obsoleti.