Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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professionali estere dei prestatori di servizi nelle professioni regolamentate. Per attuare il titolo II della direttiva 2005/36/CE (relativo alla libera prestazione di servizi) sono quindi stati emanati la LDPS e la relativa ordinanza340. L’accordo riveduto richiede ora un leggero adeguamento della LDPS (cfr. n. 2.3.8.3.3).

La cooperazione amministrativa tramite l’IMI, in particolare la trasmissione delle allerte, segue invece una logica diversa e non è considerata direttamente applicabile. Lo scambio elettronico di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, con autorità estere richiede una nuova base legale formale (cfr. n. 2.3.8.3.2). L’atto normativo di trasposizione si fonda sulla legge riveduta del 25 settembre 2020341 sulla protezione dei dati (LPD). Oltre allo scambio di dati personali degni di particolare protezione, occorre definire le modalità di partecipazione all’IMI e stabilire quale autorità è responsabile dell’esecuzione dei compiti previsti. Le disposizioni materiali, invece, non richiedono disposizioni di attuazione in quanto direttamente applicabili. Anche le competenze attuali delle autorità restano invariate.

2.3.8.3.1 Legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

La direttiva 2013/55/UE modifica leggermente le modalità della procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi. Si ricorda che, dal 2013, i cittadini dell’UE che desiderano esercitare in Svizzera una professione regolamentata come prestatori di servizi – ovvero senza l’intenzione di stabilirsi in Svizzera e mantenendo il proprio radicamento professionale nel Paese d’origine – beneficiano di una procedura accelerata. Tale procedura è oggetto di trasposizione in Svizzera attraverso la LDPS. Questa legge impone l’obbligo di una dichiarazione; in assenza di tale dichiarazione, la prestazione sarebbe possibile senza alcun controllo delle qualifiche, anche per professioni regolamentate come quelle del settore sanitario. Per recepire le modifiche previste dall’Accordo, la LDPS deve essere adeguata nei seguenti punti.

Art. 4 Procedura per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

L’articolo 4 prevede una semplificazione per le procedure che non hanno un impatto sulla salute o sulla sicurezza pubblica. Poiché non è possibile effettuare un controllo delle qualifiche, la dichiarazione può essere trasmessa direttamente all’autorità competente per l’esercizio della professione, che si occuperà dei controlli formali. Anche l’ordinanza dovrà essere adeguata su questo punto in un secondo momento.

Art. 5 Avvio dell’esercizio della professione

L’articolo 5 deve essere adeguato per consentire l’avvio immediato dell’attività a partire dalla presentazione della dichiarazione (cpv. 1). È opportuno delegare al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura in caso di sospensione, sia per la mancanza di documenti, sia per la necessità di organizzare una prova attitudinale qualora la professione abbia un impatto sulla salute o sulla sicurezza pubblica (cpv. 2).

340 RS 935.011

341 RS 235.1