Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 307Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 1 sancisce la cooperazione amministrativa attraverso l’IMI nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali. L’utilizzo attivo e regolare dell’IMI, così come il rispetto dei termini previsti, sono elementi essenziali.

Il capoverso 2 stabilisce che ogni Cantone deve designare un organismo di coordinamento. Nei 26 Cantoni diverse autorità utilizzeranno l’IMI per le più svariate professioni. Per questo motivo è indispensabile disporre di un servizio affidabile che coordini l’utilizzo dell’IMI all’interno del Cantone. A seconda delle dimensioni del Cantone, tale funzione può essere assunta da un interlocutore unico o da un’unità organizzativa già incaricata di questioni trasversali nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’UE. In linea di principio, è anche possibile che più Cantoni si associno. Ciò che conta è che il servizio operi a livello cantonale, al di sopra dei singoli dipartimenti e uffici (p. es. presso la Cancelleria di Stato o l’ufficio di coordinamento per l’UE). In ogni Cantone le direzioni della sanità, degli affari sociali, della gioventù e dell’educazione, così come le autorità competenti per il mercato del lavoro, saranno coinvolte nell’IMI e dovranno svolgere un ruolo attivo.

Ogni Cantone avrà bisogno di risorse di personale supplementari a tal fine e dovrà creare se necessario un nuovo posto. In base ai bisogni e alle necessità, si instaureranno una stretta cooperazione e uno scambio regolare con la SEFRI in qualità di coordinatore IMI.

Sezione 3: Scambio di informazioni tra le autorità

Art. 6

L’articolo 6 disciplina l’accesso allo scambio di informazioni tra autorità tramite l’IMI e la procedura da seguire qualora un’autorità non disponga dell’accesso al sistema. Secondo la raccomandazione di diversi Stati membri dell’UE, è più efficiente concedere l’accesso all’IMI solo agli organismi competenti che ne hanno bisogno con regolarità, ovvero a quelli che dovranno trattare probabilmente più richieste al mese. Questa disposizione consente un’introduzione graduale dell’IMI nel tempo. In tal modo si evita che le autorità debbano essere formate e gestire i propri account se l’IMI venisse utilizzato solo una o due volte all’anno. Non si tratta in alcun modo di impedire l’accesso a un’autorità, bensì di ridurre al minimo il carico amministrativo e garantire un processo efficace. Queste limitazioni non si applicano alle aree della tessera professionale europea (art. 7 e seguenti) e del meccanismo di allerta (art. 12 e seguenti), poiché in tali casi gli organismi competenti sono obbligati a utilizzare l’IMI.

Se l’organismo competente non ha accesso all’IMI si applica il capoverso 2. In tal caso, lo scambio di informazioni tra le autorità avviene tramite la SEFRI. L’IMI prevede obbligatoriamente che per ogni professione regolamentata sia registrato un organismo competente. Se viene presentata una richiesta tramite l’IMI, la SEFRI prende contatto con l’organismo competente.

Sezione 4 Tessera professionale europea (EPC)