Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Sezione 5 Meccanismo di allerta

La sezione 5 (articoli 12–14) costituisce la base legale per l’attuazione del meccanismo di allerta.

Art. 12 Accesso all’area IMI per il meccanismo di allerta

L’articolo 12 disciplina l’accesso all’IMI. L’utilizzo dell’IMI è obbligatorio nell’ambito del meccanismo di allerta. Hanno accesso gli organismi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b nei settori della sanità e dell’educazione dei minori. A seconda delle competenze stabilite dal diritto vigente, i relativi organismi vengono registrati nell’IMI. Gli organismi competenti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a ricevono tramite l’IMI le allerte in entrata relative a contraffazioni o falsificazioni di prove di titoli di qualifiche professionali.

Art. 13 Allerta in caso di divieto o limitazione dell’esercizio di una professione re-

golamentata

L’articolo 13 prevede che gli organismi competenti della Confederazione, dei Cantoni, degli organi intercantonali o di terzi informino, tramite l’IMI, le autorità competenti degli Stati UE in merito a qualsiasi divieto o limitazione dell’esercizio di un’attività professionale ai sensi dell’articolo 56bis della direttiva 2005/36/CE modificata. Ciò vale anche nei casi in cui il divieto è solo parziale o temporaneo. Ad esempio, nell’ambito della LPMed e della LPSan il meccanismo di allerta comprende le misure disciplinari (misure provvisorie durante la procedura disciplinare e divieti temporanei o permanenti di esercizio della professione).

Conformemente all’articolo 56bis paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE modificata, la notifica dell’allerta deve essere effettuata entro e non oltre tre giorni dalla decisione di limitazione totale o parziale, oppure di divieto dell’esercizio dell’attività professionale. L’organismo competente deve inoltre informare tempestivamente le autorità degli Stati UE, tramite l’IMI, nel caso in cui il periodo di validità di un divieto o di una limitazione è scaduto o se è cambiata la data di fine della limitazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 è direttamente applicabile e disciplina la procedura di gestione delle allerte.

In linea di principio, gli organismi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b competenti per l’ammissione all’esercizio della professione, la sua limitazione o il suo divieto inseriscono le allerte nel sistema IMI.

Il capoverso 2 si riferisce alle allerte in entrata tramite l’IMI. Gli organismi competenti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b valutano la rilevanza delle informazioni ricevute. Spetta a loro decidere se l’allerta è pertinente ai fini dell’attività professionale in Svizzera. Se del caso, possono essere necessarie interdizioni, limitazioni, provvedimenti o prescrizioni anche in Svizzera. L’IMI consente inoltre di verificare se il professionista abbia presentato ricorso contro la decisione.