Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il capoverso 3 obbliga i tribunali a informare gli organismi competenti ai sensi dell’’articolo 2 capoverso 2 lettera b, nonché la SEFRI in qualità di coordinatore settoriale IMI, in merito alle sentenze che riguardano la limitazione o il divieto di esercizio di una professione.
Il capoverso 4 garantisce che anche gli organismi intercantonali (cfr. le spiegazioni relative al cpv. 1) e i terzi incaricati dell’inserimento delle allerte nell’IMI ricevano le sentenze conformemente al capoverso 3. Questa disposizione consente a terzi o a organi intercantonali di inserire delle allerte anche se non hanno la qualifica di organismi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b (cfr. cpv. 1), a condizione che abbiano ottenuto un incarico in tal senso. Attualmente, tale funzione potrebbe essere attribuita alla CDPE. Nel settore scolastico la CDPE tiene già un elenco degli insegnanti ai quali è stata revocata l’autorizzazione all’insegnamento o all’esercizio della professione a seguito di una decisione cantonale. In base all’accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi, i Cantoni sono tenuti a trasmettere i dati personali al Segretariato generale della CDPE dopo il passaggio in giudicato della relativa decisione. Poiché la CDPE gestisce tale elenco in virtù dell’accordo intercantonale343, è facilmente ipotizzabile che i Cantoni le deleghino anche compiti nell’ambito del meccanismo di allerta. Ciò consentirebbe di centralizzare la registrazione delle allerte nel settore scolastico. Se i cantoni delegano tale funzione alla CDPE, quest’ultima potrà, in applicazione del capoverso 4, inserire le allerte in modo centralizzato. Soluzioni intercantonali analoghe sono inoltre ipotizzabili nel settore sanitario tramite la CDS (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità) e nel settore sociale tramite la CDOS (Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali).
Art. 14 Allerta in caso contraffazione o falsificazione di prove dei titoli di qualifiche professionali
L’articolo 14 disciplina le allerte in caso di contraffazione o falsificazione di prove dei titoli di qualifiche professionali (diplomi, certificati, ecc.). La Svizzera è tenuta a informare, tramite l’IMI, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE nel caso in cui un professionista che ha richiesto il riconoscimento delle proprie qualifiche in Svizzera sia stato condannato da un tribunale per aver presentato prove false o contraffatte. L’informazione deve essere trasmessa entro tre giorni dalla sentenza. In tali casi, sarà la SEFRI a inserire i dati nell’IMI a livello centralizzato. Non sarebbe opportuno registrare nell’IMI tutte le autorità giudiziarie che emettono misure o sanzioni, poiché i casi di contraffazione o falsificazione sono molto rari e il numero di autorità coinvolte risulterebbe eccessivo. Le autorità giudiziarie informano gli organismi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a, nonché la SEFRI, affinché l’allerta possa essere inserita nell’IMI entro i termini previsti.
Sezione 6 Scambio di dati
343 P.es. Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del
18 febbraio 1993, www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4. Riconoscimento di diplomi > 4.1 Documenti di base > 4.1.1 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993.