Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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La sezione 6 disciplina lo scambio di dati e definisce quali organismi scambiano quali dati personali e per quale finalità. Gli organismi competenti accedono ai dati e li trattano tramite l’IMI per l’adempimento dei propri compiti istituzionali. In questo contesto, i dati vengono trasmessi ad altri Stati membri tramite l’IMI a fini di cooperazione amministrativa. L’allegato III dell’ALC modificato e gli atti giuridici dell’UE in esso recepiti, direttamente applicabili (self-executing), disciplinano gli aspetti materiali relativi alla protezione dei dati. Tali atti giuridici indicano i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, che vengono scambiati tramite l’IMI. La presente legge copre pertanto l’intero scambio di dati, anche a livello cantonale. Resta comunque facoltà dei Cantoni adeguare la propria legislazione, a livello cantonale o intercantonale344, qualora lo ritengano opportuno.
Art. 15 Scambio di dati personali
Secondo l’articolo 15 capoverso 1, gli organismi competenti scambiano dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, tramite l’IMI. Lo scambio avviene nelle seguenti aree: scambio di informazioni tra autorità, procedura EPC e meccanismo di allerta. Il capoverso 2 disciplina il trattamento di categorie particolari di dati. Il contenuto di tale capoverso riflette quanto previsto all’articolo 16 capoverso 2 del regolamento IMI.
Il capoverso 3 rinvia direttamente agli atti giuridici applicabili, i quali sono sufficientemente determinati e fanno parte dell’ordinamento giuridico svizzero. Si tratta degli atti giuridici applicabili in virtù dell’allegato III dell’ALC. Conformemente all’articolo 7 e all’allegato VII della direttiva 2005/36/CE, agli articoli 4sexies e 56bis della direttiva 2005/36/CE modificata, nonché agli articoli 4, 10 e 24 del regolamento di esecuzione 2015/983, vengono trattati in particolare i seguenti dati:
– informazioni sulle qualifiche professionali (validità e autenticità del diploma, attività professionali che la persona è autorizzata a esercitare con il relativo diploma, durata e contenuto della formazione seguita);
– indirizzo, luogo di nascita, nazionalità, numero della carta d’identità;
– informazioni sulla natura e sulla durata dell’esperienza professionale, ad esempio sotto forma di curriculum vitae;
– informazioni sullo stabilimento legale (autorizzazione o permesso all’esercizio della professione, inclusa la motivazione in caso di limitazione);
– informazioni sulla salute fisica e mentale, sulla capacità finanziaria, sulla copertura assicurativa o sull’assenza di dichiarazione di fallimento, nella misura in cui queste informazioni costituiscono requisiti per l’esercizio della professione;
344 P.es. Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del
18 febbraio 1993, www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4. Riconoscimento di diplomi > 4.1 Documenti di base > 4.1.1 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993.