Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Art. 20 Accordi internazionali
L’articolo 20 contiene una norma di delega al Consiglio federale per la conclusione di accordi internazionali. Tale disposizione mira a facilitare il futuro recepimento dell’acquis comunitario in un ambito altamente tecnico e a consentire l’estensione degli ambiti coperti dalla presente legge per permettere la partecipazione all’IMI. Si fa riferimento in particolare all’introduzione dell’EPC per nuove professioni.
2.3.8.3.3 Modifica di altri atti giuridici
Le modifiche di altri atti giuridici sono riportare nell’allegato del progetto di legge. A livello federale, devono essere modificate le seguenti leggi: LPMed, LPPsi, LPSan e LDPS.
Un nuovo capoverso 1bisè aggiunto all’articolo 2 LDPS. I prestatori di servizi che possono presentare un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi sono esentati dall’obbligo di dichiarazione. Questo consente di evitare inutili duplicazioni, poiché le disposizioni relative al certificato EPC richiedono la stessa documentazione prevista dalla procedura di dichiarazione secondo la LDPS. Anche le autorità coinvolte sono le medesime.
La LPMed, la LPPsi e la LPSan sono integrate con una disposizione corrispondente che consente l’utilizzo dell’IMI nell’ambito della cooperazione amministrativa. Inoltre, viene introdotta la possibilità di ricorrere alla procedura EPC per i diplomi di farmacisti nella LPMed (art. 15 cpv. 1bis) e per i fisioterapisti e gli infermieri nella LPSan (art. 10 cpv. 1bis). Questa modifica ha lo scopo di permettere che un certificato EPC venga accettato direttamente dalle autorità, senza che sia necessario presentare ulteriori documenti cartacei. Nelle tre leggi viene inoltre inserita una nuova disposizione sulla cooperazione amministrativa (art. 50 cpv. 1 lett. d bise cpv. 3 LPMed, art. 10 cpv. 5 LPMed, art. 37 cpv. 4 LPPsi). Tale disposizione obbligherà le autorità a instaurare una cooperazione amministrativa con i Paesi UE/AELS tramite l’IMI, anche per quanto riguarda il trattamento di dati personali degni di particolare protezione (v. per il campo di applicazione le spiegazioni relative all'articolo 2 della legge federale sulla cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, cap. 2.3.8.3.2).
L’articolo 35 capoverso 1bisLPMed e l’articolo 15 capoverso 1bisLPSan prevedono una riserva per i fornitori di servizi che presentano un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi.
La legge federale del 17 dicembre 2010 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio non è modificata. L’attuazione giuridica della procedura EPC per le guide alpine richiede solo un adeguamento a livello di ordinanza.
2.3.8.4 Protezione dei salari
2.3.8.4.1 Legge sui lavoratori distaccati (LDist)
Sezione 1: Oggetto e definizione