Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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– informazioni su eventuali misure disciplinari o giudiziarie, come il divieto o la limitazione dell’esercizio della professione, comprese la motivazione, la durata e le modalità delle misure, nonché eventuali condanne penali relative a prove di titoli di qualifiche professionali contraffatte o false.
Art. 16 Accesso ai dati personali nell’IMI
Ai sensi dell’articolo 16, l’accesso elettronico all’IMI è limitato ai dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, di cui gli organismi compenti necessitano per svolgere i propri compiti nell’ambito dello scambio di informazioni tra autorità, della procedura EPC e del meccanismo di allerta.
Art. 17 Informazione su un’allerta
L’articolo 17 riguarda il meccanismo di allerta e obbliga gli organismi competenti a informare la persona interessata quando un’allerta in uscita è stata registrata nell’IMI. Tale obbligo è previsto all’articolo 56bis paragrafo 6 della direttiva 2005/36/CE modificata.
Art. 18 Diritto di accesso e diritto di rettifica
Il diritto di accesso, il diritto di rettifica e il diritto alla cancellazione rappresentano elementi fondamentali della protezione dei dati. L’articolo 18 fa riferimento alla legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e riflette quanto previsto dall’articolo 19 del regolamento IMI. Viene espressamente riconosciuta la possibilità di consultare i dati personali o di correggere quelli inesatti. La richiesta deve essere presentata per iscritto alla SEFRI. Eventuali ricorsi devono essere inoltrati alla SEFRI conformemente al capoverso 2. I ricorsi sono disciplinati dall’articolo 41 LPD.
Sezione 7 Vigilanza sul trattamento dei dati
La sezione 7 disciplina la vigilanza sul trattamento dei dati. La base legale dell’IMI è stata stabilita dal regolamento IMI. Come previsto dall’articolo 21 paragrafo 3 del regolamento IMI, le autorità nazionali per la protezione dei dati (autorità di controllo) e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, una sorveglianza coordinata dell’IMI e del suo utilizzo da parte degli attori coinvolti. Per garantire questo coordinamento per quanto riguarda l’IMI, le autorità per la protezione dei dati si riuniscono nel contesto del CSC (Coordinated Supervision Committee) presso il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). In questo ambito, sia l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sia le autorità cantonali per la protezione dei dati sono considerate autorità nazionali di controllo. L’IFPDT e le autorità cantonali collaborano nell’ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali in Svizzera. Si tratta di una cooperazione e sorveglianza coordinate, come previsto anche a livello europeo dall’articolo 21 paragrafo 3 del regolamento IMI. L’IFPDT funge da punto di contatto nazionale per il Garante europeo della protezione dei dati.
Sezione 8: Disposizioni finali