Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Art. 1 cpv. 2bis
A integrazione dell’oggetto della legge, vengono ora aggiunti nel capoverso 2bisgli obblighi di notifica dei datori di lavoro in caso di distacco e di assunzioni d’impiego di breve termine in Svizzera, nonché l’obbligo di notifica dei prestatori di servizi indipendenti stabiliti all’estero. Sono ora soggette all’obbligo di notifica anche le persone che esercitano un’attività indipendente in Svizzera per un massimo di tre mesi per anno civile e che risiedono ma non sono stabilite all’estero (si vedano, per quanto riguarda il permesso di soggiorno in base alla direttiva 2004/38/CE, il numero 2.3.5.2.1 e le spiegazioni relative alla dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni d’impiego e alla dichiarazione unilaterale della Svizzera sulle misure da adottare nei confronti dei lavoratori autonomi nell’ambito della procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata).
Sezione 2: Obblighi del datore di lavoro
Art. 2 cpv. 2ter
Conformemente al nuovo articolo 5h ALC, le CP dei CCL di obbligatorietà generale possono chiedere a un datore di lavoro che distacca lavoratori nei settori autonomamente stabiliti dalla Svizzera sulla base di un’analisi dei rischi di depositare, prima dall’inizio dei lavori, una cauzione (garanzia finanziaria) proporzionata laddove un CCL di obbligatorietà generale preveda un simile deposito e se il datore di lavoro ha obblighi finanziari pendenti nei confronti della Commissione paritetica interessata a causa segnatamente di una pena convenzionale non pagata. Il tenore del vigente articolo 2 capoverso 2terLDist deve quindi essere modificato di conseguenza. Ora l’obbligo di depositare una cauzione in un settore in cui un contratto collettivo di lavoro CCL di obbligatorietà generale prevede un simile deposito si applica solo in caso di recidiva. Ciò significa che, nell’ambito di un nuovo distacco, un datore di lavoro che non ha pagato una pena convenzionale inflitta in seguito a un’infrazione deve depositare una cauzione. Già oggi la cauzione si applica solo in settori a rischio, come nei rami accessori dell’edilizia o nel settore dei servizi di sicurezza privati. Nella determinazione dei settori a rischio si deve tener conto delle conoscenze acquisite nell’ambito delle prassi in materia di esecuzione e controlli. Questo esame può essere effettuato nel quadro delle procedure di conferimento del carattere obbligatorio generale ai CCL. In caso di mancato pagamento della cauzione, le autorità cantonali possono infliggere sanzioni proporzionate, che vanno fino al divieto di offrire servizi. In base al nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera bbisLDist l’autorità cantonale può, per infrazioni all’articolo 2 capoverso 2terLDist, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo fino a 30 000 franchi (n. 1) o vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera fino al deposito della cauzione secondo l’articolo 2 capoverso 2terLDist (n. 2). Va sottolineato che una cauzione appena depositata non può essere utilizzata per adempiere obblighi finanziari pendenti risultanti da precedenti impieghi del datore di lavoro.
Art. 2 cpv. 3 e 5, secondo periodo
Il rimborso delle spese, finora disciplinato all’articolo 2 capoverso 3, è ora inserito in un articolo separato (art. 2a), per cui il capoverso 3 dell’articolo 2 è abrogato. Il rinvio