Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 316Fedlex · Rapporto esplicativo
al rimborso delle spese contenuto nell’articolo 2 capoverso 5 secondo periodo è adeguato di conseguenza.
Art. 2a
L’obbligo di recepimento dinamico del diritto comprende anche la regolamentazione dell’UE sulle spese secondo l’articolo 3 paragrafo 7 secondo comma della direttiva 96/71/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/957. Secondo questa disposizione il datore di lavoro è tenuto a rimborsare le spese associate al distacco, in conformità con la normativa e/o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro. Con l’articolo 2a la regolamentazione sulle spese vigente in Svizzera dal 1° aprile 2020 (art. 2 cpv. 3 LDist) viene ora adeguata alla direttiva 96/71/DE riveduta e nel capoverso 1 viene quindi indicato che le spese rese necessarie sono rimborsate conformemente alla normativa o alle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro. Rimane valido il principio secondo cui i rimborsi per le spese come quelle di viaggio, vitto e alloggio non sono considerati componente del salario.
Il capoverso 2 sancisce l’obbligo di versare la differenza se il rimborso di cui al capoverso 1 non copre le spese necessarie. Sono considerate spese necessarie le spese effettivamente sostenute in relazione al distacco. La nozione di spese necessarie si basa sull’articolo 327a CO e quindi sul diritto svizzero. Secondo il Consiglio federale, ciò consente di attuare il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» che la Svizzera e l’UE hanno definito come obiettivo e principio comune nell’ambito della protezione dei salari (cfr. dichiarazione comune sul principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e su un livello proporzionato e adeguato di tutela dei lavoratori distaccati). Se la normativa o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro del lavoratore distaccato non prevedono un rimborso sufficiente delle spese e le spese di viaggio, vitto e alloggio sono sostenute in tutto o in parte dal lavoratore distaccato, il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» non sarebbe garantito. L’articolo 3 paragrafo 10 della direttiva sul distacco dei lavoratori riveduta consente, nel rispetto dell’Accordo, di imporre alle imprese degli Stati membri dell’UE, sulla base della parità di trattamento con le imprese nazionali, condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate all’articolo 3 paragrafo 1 primo comma della direttiva sul distacco dei lavoratori riveduta, laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico. È quindi possibile definire ulteriori disposizioni sulla protezione dei lavoratori in aggiunta all’elenco esaustivo delle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 3 paragrafo 1 primo comma della direttiva sul distacco riveduta. Nel capoverso 2 ci si avvale di questa possibilità. Queste disposizioni aggiuntive devono essere non discriminatorie, proporzionate e devono essere di ordine pubblico. Ai rapporti di lavoro nazionali si applica la regolamentazione sulle spese prevista dall’articolo 327a CO, in base a cui il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro, comprese le spese di sussistenza se il lavoratore è occupato fuori del luogo di lavoro. In questo modo è garantita la parità di trattamento tra le aziende nazionali e quelle estere. Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto si applicano in primo luogo la normativa o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro dei lavoratori distaccati e l’obbligo di rimborso di cui al capoverso 2 si applica solo se le spese necessarie non sono coperte. Considerato che la Svizzera ha un livello dei prezzi e quindi un costo della vita