Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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dell’UE potrà essere integrato nell’allegato dell’ALC soltanto per mezzo di una decisione presa di comune accordo dai rappresentanti delle due parti contraenti in seno al Comitato misto. La Svizzera può quindi decidere di rifiutarsi di recepire un atto normativo. In tal caso potrebbe tuttavia sorgere una controversia tra le due parti contraenti che dovrà essere posta all’ordine del giorno del Comitato misto. Qualora il Comitato misto non dovesse essere in grado di risolvere la controversia entro un termine di tre mesi, l’UE potrebbe chiedere che un tribunale arbitrale constati che la Svizzera ha violato i suoi impegni. Tale constatazione permetterebbe all’UE di adottare misure di riequilibrio contro la Svizzera, non solo nell’ambito dell’ALC bensì anche di qualsiasi altro accordo sull’accesso al mercato interno concluso tra la Svizzera e l’UE. Con questo nuovo obbligo di diritto internazionale la Svizzera non s’impegna pertanto a recepire automaticamente futuri atti giuridici dell’UE che potrebbero essere incompatibili con l’articolo 121a Cost. Ne risulta che, approvando il protocollo di modifica dell’ALC, la Svizzera non si sottopone a nuovi obblighi internazionali che potrebbero comportare la perdita o la cessione del controllo dell’immigrazione. Inoltre, la Svizzera resta in grado di gestire l’immigrazione sul piano sia quantitativo che qualitativo. Anche questa modifica dell’ALC è pertanto compatibile con l’articolo 121a capoverso 4 Cost.
2.3.10.2 Costituzionalità della legislazione d’attuazione e delle misure d’accompagnamento
2.3.10.2.1 Competenza
I progetti di atti giuridici che attuano il protocollo di modifica dell’ALC si basano fondamentalmente sull’articolo 121 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel settore degli stranieri. I progetti nell’ambito dell’allegato II dell’ALC (previdenza professionale) si basano sugli articoli 113 e 122 Cost. (fondazioni di previdenza a favore del personale) e quelli nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali sugli articoli 95 capoverso 1 e 117a capoverso 2 lettera a Cost.
I progetti relativi alla LDist si basano sull’articolo 110 capoverso 1 lettere a e b Cost. e quelli relativi alla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sull’articolo 110 capoverso 1 lettera d Cost.
2.3.10.2.2 Libertà economica (Art. 27 Cost.)
In seguito al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE, l’obbligo di notifica per attività lucrative di breve durata si applicherà anche ai cittadini svizzeri (cfr.
n. 2.3.8.4.1). Saranno in futuro soggetti all’obbligo di notifica i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato membro dell’UE e che prestano, al massimo 90 giorni all’anno, servizi transfrontalieri in Svizzera o che esercitano in Svizzera un’attività lucrativa per al massimo tre mesi. L’obbligo di notifica mira a verificare la qualità di lavoratori indipendenti o, nel caso di lavoratori dipendenti, le condizioni di salario e di lavoro e a combattere la pseudo–indipendenza. I cittadini svizzeri beneficiano pertanto della medesima tutela di cui godono i cittadini degli Stati membri dell’UE.