Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.3.10.3 Compatibilità con altri obblighi internazionali della Svizzera

2.3.10.3.1 Accordi bilaterali con gli Stati membri dell’UE in settori diversi dalla sicurezza sociale e dai trattati fiscali

Il protocollo di modifica dell’ALC non si ripercuote sul rapporto con altri accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. Questi restano in vigore invariati.

La Svizzera e l’UE hanno concordato l’armonizzazione del rilascio dei permessi di domicilio. Tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE riceveranno in futuro il permesso di domicilio dopo un soggiorno legale ininterrotto di cinque anni (cfr.

n. 2.3.6.4). L’armonizzazione riguarda tuttavia soltanto il soggiorno antecedente di cinque anni. Per contro, i trattati di domicilio conclusi dalla Svizzera con diversi Stati membri dell’UE377 restano in vigore.

Nei settori in cui esiste o sarà in futuro concluso un accordo specifico sulla prestazione di servizi tra la Svizzera e l’UE (p. es. l’accordo sugli appalti pubblici), le norme sulla libera circolazione delle persone non possono ostacolare la prestazione di servizi in virtù di un tale accordo.

Agli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale e di imposizione si applicheranno anche in futuro le disposizioni vigenti dell’ALC (art. 20 e 21). Le mere modifiche formali dell’articolo 21 si limitano ad adeguare quest’ultimo all’attuale contesto internazionale in materia di imposizione. Queste modifiche, in particolare quelle dell’articolo 21 capoverso 2 del protocollo di modifica dell’ALC, non si ripercuotono sul campo d’applicazione materiale della disposizione.

2.3.10.3.2 Convenzione istitutiva dell’AELS

Il protocollo di modifica dell’ALC è compatibile con la Convenzione AELS nella versione riveduta del 21 giugno 2001. Il presente protocollo si applica unicamente alle relazioni tra la Svizzera e l’UE e i suoi Stati membri, ma non alle relazioni con gli Stati dell’AELS. Pertanto, nel settore della libera circolazione delle persone, tra la Svizzera e gli Stati AELS continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’allegato K della Convenzione AELS, le quali coincidono ampiamente con l’ALC attualmente in vigore.

Per continuare a garantire regole quanto più armonizzate possibile tra gli Stati membri dell’UE e dell’AELS, si dovrà valutare un eventuale adeguamento dell’allegato K della Convenzione AELS alle modifiche apportate all’ALC nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE.

377 Cfr. n. 0.2.1.3.1 Istruzioni e commenti della Segreteria di Stato della migrazione SEM relativi al settore degli stranieri I. (Istruzioni LStrI), Stato 1° gennaio 2025, reperibile all’indirizzo www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri.