Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 371Fedlex · Rapporto esplicativo

Trattandosi di una procedura dichiarativa, la mancata notifica non comporta una limitazione o un divieto dell’esercizio dell’attività lucrativa. L’obbligo di notifica non ostacola la libera concorrenza né protegge determinati rami dell’economia. L’estensione di tale obbligo ai cittadini svizzeri non è pertanto contraria all’articolo 94 capoverso 4 Cost.

L’estensione dell’obbligo di notifica non intacca quindi la libera scelta della professione né il libero accesso a un’attività lucrativa e il suo libero esercizio. La libertà economica resta pertanto garantita.

2.3.10.2.3 Competenza della Confederazione nel settore dell’aiuto sociale

In linea di principio l’aiuto sociale rientra nella sfera di competenza dei Cantoni (art. 115 Cost.). Ciononostante, la Confederazione può emanare norme in materia di aiuto sociale, a condizione che siano necessarie per raggiungere un obiettivo importante in relazione alla politica in materia di stranieri, che non siano contrarie ad altri obiettivi di tale politica, che comportino effetti limitati sul piano materiale e temporale e che non pregiudichino i settori chiave della competenza cantonale in materia di aiuto sociale (art. 121 cpv. 1 Cost.). Sono per esempio obiettivi importanti della politica in materia di stranieri la riduzione dell’attrattività della Svizzera (per determinate categorie di persone) o l’integrazione rapida dei gruppi di persone che hanno la prospettiva di soggiornare durevolmente in Svizzera. Deve comunque trattarsi di un obiettivo particolarmente importante e che gode di una larga adesione376.

La diminuzione dell’attrattività della Svizzera per determinate categorie di persone che costituiscono un peso finanziario può essere considerato un obiettivo di politica estera e non è contrario ad altri obiettivi legati alla politica in materia di stranieri.

Di conseguenza, in virtù dell’articolo 121 capoverso 1 Cost., la Confederazione può disciplinare per legge determinate restrizioni del diritto all’aiuto sociale per ulteriori categorie di persone, se il disciplinamento persegue il suddetto obiettivo. L’articolo 41c AP–LStrI determina le categorie di persone che possono essere escluse dall’aiuto sociale anche con il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE e rientra nella competenza della Confederazione nel settore dell’aiuto sociale (cfr.

n. 2.3.8.1.1, commento all’art. 41c AP–LStrI). L’esclusione dall’aiuto sociale di determinate categorie di cittadini degli Stati membri dell’UE durante i primi mesi di soggiorno ha conseguenze limitate sul piano materiale e temporale e non pregiudica i settori chiave della competenza cantonale. L’articolo 41c AP–LStrI sancisce il principio dell’esclusione dall’aiuto sociale anche per le persone che hanno soggiornato più di tre mesi in Svizzera (senza possedere la qualità di lavoratori o di familiari e senza diritto di soggiorno permanente). Poiché prevede che i Cantoni disciplinino le eccezioni nella loro legislazione, la legge federale tiene adeguatamente conto della competenza legislativa cantonale in materia di aiuto sociale.

376 Cfr. il rapporto del Consiglio federale del giugno 2019 «Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi. Competenze della Confederazione» in adempimento del postulato 17.3260 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 30 marzo 2017, pag. 12, www.parlament.ch/fr > recherche > 17.3260 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire (disponibile in tedesco e francese).