Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 373Fedlex · Rapporto esplicativo

2.3.10.3.3 AGCS/OMC

L’Accordo generale sul commercio di servizi (AGCS) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’obbligo di applicare la clausola della nazione più favorita (NPF; art. II AGCS) e quindi di concedere un trattamento altrettanto favorevole a tutti gli altri membri dell’OMC, fatti salvi un accordo tra le Parti che contempli il commercio di servizi in modo orizzontale ai sensi dell’articolo V AGCS o un’esenzione ai sensi dell’articolo II paragrafo 2 AGCS. Sia la Svizzera che l’UE hanno fatto valere un’esenzione che copre le misure dei loro accordi bilaterali che permettono i movimenti delle persone fisiche che prestano servizi. Il protocollo di modifica dell’ALC può pertanto essere giudicato compatibile con gli obblighi risultanti dall’AGCS.

2.3.10.3.4 CEDU e Patto ONU II

Il protocollo di modifica dell’ALC non tange gli obblighi della Svizzera risultanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950378 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966379 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II).

2.3.10.3.5 Convenzione n.°98 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Nel 1999 la Svizzera ha ratificato la Convenzione n.°98 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul diritto sindacale e di negoziazione collettiva conclusa nel 1949380. Nel 2003, l’Unione sindacale svizzera (USS) ha sporto denuncia contro la Svizzera per violazione dei diritti sindacali dinanzi a uno degli organi di controllo dell’OIL, il Comitato per la libertà sindacale. Basandosi sulla Convenzione n.°98 dell’OIL, l’USS denuncia la protezione insufficiente dei delegati e dei rappresentanti sindacali in Svizzera.

Sin dal 2004 l’OIL ha riconosciuto la fondatezza delle accuse dell’USS e cha chiesto alla Svizzera di adeguare il suo diritto privato del lavoro. Nel 2006 il caso della Svizzera è stato discusso dalla Conferenza internazionale del lavoro nel quadro della Commissione sull’applicazione delle norme.

Nel 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di revisione parziale del Codice delle obbligazioni che prevedeva l’aumento della sanzione da sei a dodici mesi di salario. Il progetto è stato molto controverso e ha suscitato pareri diametralmente opposti.

Dopo aver avviato una serie di studi (2015), organizzato seminari (2017) e aver tentato di trovare accordi con le parti sociali, nel 2020 è stata avviata una mediazione esterna e indipendente. A fine 2023, questa mediazione è stata sospesa, ma si è comunque giunti a un risultato concreto.

378RS 0.101

379RS 0.103.2

380 RS 0.822.719.9