Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Le ultime osservazioni dell’OIL sono le seguenti: «pur auspicando che la mediazione in corso permetta di giungere a un accordo, la Commissione invita il governo ad adottare le misure necessarie per garantire che la legislazione e la prassi in materia di protezione contro i licenziamenti antisindacali siano pienamente conformi alla Convenzione n. 98. Se non è possibile trovare un consenso, spetta al governo prendere le decisioni necessarie per conformarsi alle convenzioni internazionali che ha ratificato».
Sulla base dei risultati della mediazione e delle ultime osservazioni dell’OIL, il Consiglio federale propone di modificare il Codice delle obbligazioni per prevedere una migliore protezione in caso di licenziamento dei rappresentanti del personale (v.
n. 2.3.7.2).
2.3.10.4 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Il protocollo di modifica dell’ALC e il PI–ALC comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Inoltre, per l’attuazione del protocollo di modifica è necessario adeguare leggi federali. Il decreto federale d’approvazione dell’accordo sottostà quindi al referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (cfr. la variante di cui al n. 4.2). Sulla questione del raggruppamento della legislazione d’attuazione si veda il numero 4.3.
2.3.10.5 Applicazione provvisoria
Il protocollo di modifica dell’ALC non prevede alcuna applicazione provvisoria.
2.3.10.6 Aspetti giuridici particolari relativi all’atto normativo d’attuazione
2.3.10.6.1 Subordinazione al freno delle spese
Poiché non prevede nuovi sussidi né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie, il progetto non sottostà al freno delle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
2.3.10.6.2 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto non prevede una modifica della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni e il principio di sussidiarietà è salvaguardato. L’applicazione del diritto in materia di stranieri rimane di competenza dei Cantoni; il Consiglio federale vigila sull’applicazione della LStrI (art. 124 LStrI).