Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 375Fedlex · Rapporto esplicativo

2.3.10.6.3 Delega di competenze legislative Delega di competenze legislative nella LStrI

L’AP–LStrI prevede di conferire al Consiglio federale la competenza di stabilire i termini e le procedure risultanti dagli obblighi relativi all’ingresso e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’UE e dei loro familiari (art. 13a AP–LStrI). Saranno definiti in un’ordinanza d’esecuzione.

Secondo l’articolo 21b AP–LStrI, al Consiglio federale compete l’intera procedura dinnanzi al CM e al tribunale arbitrale, compresa l’approvazione di una decisione del CM relativa a misure protettive e la definizione di misure protettive in caso di decisione positiva del tribunale arbitrale (art. 21b cpv. 1 AP–LStrI). Ha quindi la competenza di approvare e, se non sono direttamente applicabili, attuare le decisioni del CM relative a misure protettive (art. 21b cpv. 1 e 2 AP–LStrI) nonché di adottare misure protettive di cui ai capoversi 6 e 7 se il tribunale arbitrale stabilisce che sussistono le condizioni previste dal nuovo articolo 14a paragrafi 2 e 5 dell’ALC (art. 21b cpv. 2 AP–LStrI). Il Consiglio federale ha inoltre la competenza di prevedere misure di riequilibrio se l’UE adotta misure protettive che creano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti risultanti dall’ALC (art. 21b cpv. 4 AP–LStrI). L’articolo 21b capoverso 5 AP–LStrI conferisce inoltre al Consiglio federale la competenza di definire i valori soglia che comportano la verifica obbligatoria della presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale ai sensi del nuovo articolo 14a paragrafo 1 dell’ALC.

In virtù dell’articolo 21b capoverso 3 AP–LStrI, il Consiglio federale può, nonostante una decisione negativa del tribunale arbitrale, adottare autonomamente misure protettive temporanee secondo il capoverso 6 e 7 qualora ritenga che la gravità delle difficoltà lo giustifichi. Se la durata di validità di queste misure supera dodici mesi, il Consiglio federale deve sottoporre all’Assemblea federale, entro tale termine, un progetto legislativo corrispondente. Le misure adottate dal Consiglio federale restano valevoli fintanto che il Parlamento non si sia pronunciato sul progetto.

Inoltre, è estesa la competenza del Consiglio federale di definire la comunicazione di dati tra le autorità (art. 97 cpv. 3 lett. dbisLStrI). In tal modo si garantisce che le autorità incaricate dell’attuazione della LStrI (p. es. le autorità della migrazione o quelle preposte al servizio pubblico di collocamento) si sostengano reciprocamente nell’esecuzione dei compiti.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Nel contesto dell’allegato III dell’ALC, il progetto di legge federale sulla cooperazione amministrativa del settore del riconoscimento delle qualifiche professionali consente al Consiglio federale di designare le autorità che devono assumere le diverse funzioni di coordinamento nell’ambito dell’IMI. Si tratta sia del ruolo di coordinatore nazionale, sia di quello di coordinatore specifico per il riconoscimento delle qualifiche professionali. La Confederazione è competente per il coordinamento dei diversi utenti dell’IMI, in considerazione del legame di tale funzione con la politica estera (art. 54 cpv. 1 Cost.). Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LOGA, spetta al Consiglio