Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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dell’obbligo di documentazione non deve superare i due anni dalla fine del distacco. In analogia a quanto avviene per i settori in cui la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori (ossia per i settori che non beneficiano degli otto giorni esenti dall’obbligo di notifica; art. 6 cpv. 2 ODist), anche i settori specifici in cui si applica il termine di notifica preliminare di quattro giorni devono essere stabiliti a livello di ordinanza. L’articolo 6 capoverso 3 AP-LDist autorizza pertanto il Consiglio federale a disciplinare i dettagli in merito alla determinazione di tali settori. I settori specifici devono essere definiti sulla base di un’analisi dei rischi e tenendo contro delle conoscenze acquisite nell’ambito della prassi in materia di esecuzione e controlli.

L’articolo 8m capoverso 3 delega al Consiglio federale la designazione di un coordinatore nazionale IMI.

Alla cifra III viene delegata al Consiglio federale la competenza di determinare l’entrata in vigore della LDist modificata. L’attuazione delle direttive 2014/67/UE e (UE) 2018/957 deve avvenire entro 36 mesi dall’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC. La LDist si applica ai datori di lavoro e ai lavoratori distaccati a prescindere dalla loro provenienza. Determinate disposizioni, come quelle relative alla procedura di notifica di cui agli articoli 6, 6a, 6b e 6e LDist, si applicano non solo ai cittadini dell’UE ma anche a quelli dell’AELS. Fino all’entrata in vigore di un’eventuale revisione della Convenzione AELS, le disposizioni sulla cooperazione amministrativa attraverso l’IMI di cui all’articolo 8 segg. si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell’UE. Gli altri adeguamenti alla LDist si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell’AELS, dato che non vi sono incompatibilità con la vigente Convenzione AELS.

2.3.10.7 Protezione dei dati

Le osservazioni generali di cui al numero 2.1.8.6 si applicano alle questioni di protezione dei dati relative agli elementi istituzionali.

Requisiti in materia di protezione dei dati nell’ambito della LDist

Gli articoli 8o-8q AP-LDist sono una precisazione del vigente articolo 8 LDist, che non soddisfa più i requisiti attuali concernenti le basi per il trattamento e la comunicazione dei dati nell’esecuzione della legge sui lavoratori distaccati. Le nuove disposizioni sulla protezione dei dati sono in particolare una codificazione della prassi giudiziaria ed esecutiva. Non è pertanto necessario effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati secondo l’articolo 22 LPD.

La disposizione prevista all’articolo 6f AP-LDist concernente la piattaforma informativa elettronica è conforme alla LPD. La piattaforma non raccoglie né tratta dati personali. I dati consultabili non sono informazioni confidenziali in quanto sono accessibili al pubblico su altre pagine web o in altri documenti. I dati relativi al numero di visitatori o alle consultazioni di determinati contenuti sono raccolti solo a fini statistici.

Requisiti in materia di protezione dei dati nell’ambito del SPC

Con l’articolo 34a capoverso 2 lettera e AP-LC si intende estendere alle autorità di migrazione la comunicazione dei dati attualmente prevista. Il trattamento di questi