Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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federale istituire un’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale; affidargli il compito di determinare quale ufficio assuma i diversi ruoli di coordinatore nell’IMI gli permetterà di adeguare tale attribuzione nel tempo, qualora le circostanze lo richiedano.

Le disposizioni relative alla protezione dei dati sono conformi alla LPD. Le disposizioni necessarie sono state previste a livello di legge. L’analisi preliminare dei rischi non ha evidenziato alcun rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate.

Le modifiche minori alla LDPS non prevedono alcuna delega di competenza legislativa e non hanno alcun legame con la protezione dei dati.

Per il resto, gli atti giuridici di attuazione nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali non contengono disposizioni che prevedano la concessione di aiuti finanziari o di indennità.

Delega di competenze legislative nell’ambito della LDist

In relazione all’obbligo di notifica il Consiglio federale è autorizzato a stabilire i settori specifici in cui si applica un termine di notifica preliminare di quattro giorni. Ciò riguarda le seguenti persone soggette all’obbligo di notifica:

– articolo 6 capoverso 3: i datori di lavoro con domicilio o sede all’estero che distaccano lavoratori in Svizzera.

– articolo 6b capoverso 2: i prestatori di servizi indipendenti stabiliti all’estero che esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera per un massimo di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;

Inoltre, all’articolo 6 capoverso 6 AP-LDist il Consiglio federale è autorizzato a determinare l’autorità federale competente a cui deve essere notificato un impiego in Svizzera. È parimenti autorizzato a prevedere la trasmissione automatizzata della notifica attraverso un’interfaccia elettronica.

Il datore di lavoro svizzero che impiega per una durata massima di tre mesi per anno civile persone domiciliate all’estero, le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non stabilite all’estero e i prestatori di servizi stabiliti all’estero che esercitano un’attività lucrativa indipendente devono, al più tardi il giorno prima dell’inizio dell’attività lucrativa (art. 6a cpv. 1 e 2, AP-LDist e art. 6e cpv 1 e 2 AP-LDist), rispettivamente prima dell’inizio dell’attività lucrativa (art. 6b cpv. 1 e 2 AP-LDist) comunicare all’autorità federale competente le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli. In questo ambito il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica.

Il Consiglio federale è inoltre autorizzato a prevedere eccezioni all’obbligo di mettere e mantenere a disposizione documenti. Possono essere previste eccezioni segnatamente per le attività di breve durata e al di fuori dei rami contemplati dall’articolo 6 capoverso 2 ODist. Possono inoltre essere previste eccezioni in casi urgenti, ossia in particolare in caso di eventi imprevedibili che richiedono un intervento immediato. Conformemente al principio di proporzionalità, la durata