Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.4 Ostacoli tecnici al commercio (MRA)

2.4.1 Sintesi

L’Accordo del 21 giugno 1999381 sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (in seguito detto anche MRA - Mutual Recognition Agreement), concluso nell’ambito degli Accordi bilaterali I, intende eliminare gli ostacoli tecnici al commercio per quanto riguarda gli scambi di prodotti industriali con l’Unione europea (UE). Il suo scopo è di garantire un accesso ampliato al mercato interno dell’UE nei venti settori di prodotti che esso copre (p. es. macchine, dispositivi medici o prodotti da costruzione). Consente di evitare dispendiosi doppioni nelle valutazioni della conformità (prove, ispezioni, certificazioni, registrazioni e autorizzazioni) e comporta notevoli agevolazioni, permettendo ad aziende di settori industriali importanti per la Svizzera di non incorrere in oneri amministrativi eccessivi. Grazie al MRA, per esempio, non sussiste più la necessità di nominare un rappresentante sul territorio dell’altra Parte né di etichettare nuovamente i prodotti con i dati di un operatore stabilito sul territorio dell’altra Parte. Il MRA copre circa due terzi del valore del commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l’UE, con un volume di esportazioni di 96,6 miliardi di franchi (2023)382.

L’obiettivo dei negoziati era quello di includere gli elementi istituzionali (v. n. 2.1) nel MRA, in modo da garantirne l’applicazione completa e un aggiornamento con cadenza regolare. Tra le altre cose, le nuove disposizioni istituzionali introducono l’obbligo di integrare in maniera dinamica nell’Accordo i pertinenti atti giuridici dell’UE. Questo vincolo comporta per l’UE l’obbligo di aggiornare i capitoli settoriali dell’Accordo. In tal modo, in futuro i necessari aggiornamenti non dipenderanno dalla buona volontà dell’UE. Pertanto, una situazione come quella attuale, in cui dal 2021 non è più stato effettuato alcun aggiornamento del MRA nel settore dei dispositivi medici, non potrebbe più ripetersi. Inoltre, le disposizioni istituzionali introdotte nel MRA garantiscono la partecipazione della Svizzera al processo di elaborazione degli atti giuridici dell’UE (decision shaping) e all’attuazione del diritto dell’UE (cooperazione in materia di vigilanza del mercato, partecipazione a comitati e gruppi di lavoro che assicurano un’attuazione uniforme del diritto) nei settori coperti dall’Accordo.

Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato pienamente adempiuto. Chiede l'approvazione del Protocollo di modifica e del Protocollo istituzionale del MRA nell'ambito della parte stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE.

2.4.2 Situazione iniziale

Dal momento che il MRA si basa sull’equivalenza delle legislazioni delle Parti, in caso di revisioni sostanziali della legislazione dell’UE nei settori coperti dall’Accordo la Svizzera adegua oggi la propria legislazione a quella dell’UE in modo da poter

381 RS 0.946.526.81

382 Cfr. www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Ostacoli tecnici al commercio > Accordi sul reciproco riconoscimento (Mutual Recognition Agreements) > MRA Svizzera-UE > Statistiche commerciali.