Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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aggiornare il MRA e mantenere i vantaggi ad esso associati. Anche qualora le legislazioni siano equivalenti, tuttavia, le Parti non hanno attualmente alcun obbligo giuridico di aggiornare l’Accordo. In seguito alla decisione del Consiglio federale di non sottoscrivere il progetto di accordo quadro istituzionale, l’UE ha deciso di non aggiornare il MRA nel settore dei dispositivi medici nonostante il diritto svizzero fosse equivalente. Attualmente l’unico modo per risolvere le controversie è ricorrere al Comitato misto responsabile dell’attuazione del MRA; tale organo agisce su base consensuale. Di fatto, la Svizzera non può quindi far valere i propri diritti.

Inoltre, la partecipazione di esperti svizzeri ai comitati e ai gruppi di lavoro dell’UE responsabili dell’attuazione della legislazione dell’UE coperta dall’Accordo non è oggi disciplinata contrattualmente. Per quanto riguarda le agevolazioni legate agli obblighi degli operatori economici (p. es. non dover nominare un rappresentante nell’UE o etichettare i prodotti con i dati di un operatore nell’UE per poter commercializzare i propri prodotti se un tale operatore esiste già in Svizzera), queste devono essere negoziate caso per caso in ciascun settore del MRA. Lo stesso vale per la partecipazione della Svizzera al sistema di vigilanza del mercato dell’UE, che garantisce ai consumatori svizzeri di usufruire di prodotti sicuri.

Essendo parte integrante degli Accordi bilaterali I, il MRA è stato uno degli elementi dei negoziati Svizzera-UE avviati nel marzo 2024.

2.4.3 Obiettivi e andamento dei negoziati

Il mandato negoziale della Svizzera dell’8 marzo 2024 prevedeva l’inclusione di elementi istituzionali nel MRA, in modo da poter garantire in futuro un’applicazione completa e un aggiornamento regolare dell’Accordo (v. n. 2.1.3), e questo obiettivo è stato raggiunto. I negoziati hanno inoltre permesso di mantenere il metodo dell’equivalenza per garantire il recepimento dinamico (v. n. 2.4.6.1, art. 5) e di introdurre disposizioni che assicurano la partecipazione della Svizzera all’attuazione del diritto dell’UE nei settori oggetto dell’Accordo nonché agevolazioni per gli operatori economici (v. n 2.4.6.2).

Gli elementi istituzionali vengono introdotti nel MRA tramite un protocollo istituzionale (di seguito «Protocollo istituzionale») che fa parte dell’Accordo (v. n. 2.4.5). Inoltre, in linea con le disposizioni istituzionali negoziate, alcuni articoli del MRA sono adattati e vi sono introdotte nuove disposizioni tramite un protocollo di modifica (di seguito «Protocollo di modifica», v. n. 2.4.6.2).

2.4.4 Procedura preliminare

In merito alla procedura preliminare, non ci sono elementi particolari da menzionare per il MRA. Le Commissioni della politica estera (CPE) e le altre commissioni parlamentari interessate nonché i Cantoni (Conferenza dei Governi cantonali, CdC) e partner sociali ed economici hanno espresso il loro parere nell’ambito dell’elaborazione del mandato negoziale riguardante il pacchetto, che comprende i due protocolli relativi al MRA (v. n. 2.1.4).