Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.4.5 Punti essenziali dei Protocolli

Gli elementi istituzionali saranno introdotti nel MRA sotto forma di un protocollo istituzionale, che in futuro farà parte integrante del MRA. Il Protocollo istituzionale del MRA è strutturato in base al modello negoziato in modo orizzontale (v. n. 2.1.5). Contiene venti articoli, un allegato sulle modalità di attuazione del contributo finanziario alle agenzie e dei sistemi elettronici ai quali la Svizzera partecipa e un’appendice sul tribunale arbitrale.

In linea con le disposizioni istituzionali negoziate, alcuni articoli del MRA verranno adeguati e nuove disposizioni verranno introdotte nel MRA tramite il Protocollo di modifica (v. n. 2.4.6.2).

2.4.6 Commento ai singoli articoli dei Protocolli

2.4.6.1 Protocollo istituzionale

Le disposizioni istituzionali relative al MRA variano solo marginalmente rispetto a quelle illustrate al numero 2.1.6. Le considerazioni riportate di seguito riguardano gli articoli del Protocollo istituzionale che contengono disposizioni o spiegazioni specifiche concernenti il MRA.

Articolo 2 – Relazione con l’Accordo

L’articolo 2 disciplina il rapporto tra le disposizioni istituzionali preesistenti all’interno del MRA e le nuove disposizioni istituzionali concordate nel protocollo istituzionale (v. n. 2.1.6.1.3). L’articolo 2 elenca gli articoli del MRA che saranno abrogati in quanto divenuti obsoleti in seguito all’entrata in vigore del Protocollo istituzionale. Si tratta dei seguenti articoli:

– Articolo 1 paragrafo 3: Si vedano le spiegazioni al numero 2.4.6.2 ad articolo 1;

– Articolo 14: questo articolo riguarda la composizione delle controversie. L’articolo in questione è sostituito dalle disposizioni dell’articolo 10 del Protocollo istituzionale (Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione) e dall’appendice sul tribunale arbitrale (v. n. 2.1.6.4.2).

– Articolo 19: questo articolo prevede la possibilità per una delle Parti, previa consultazione del Comitato misto, di sospendere parzialmente o totalmente l’allegato 1 del MRA in caso di mancato rispetto delle condizioni dell’Accordo. L’articolo in questione è sostituito dalle disposizioni dell’articolo 10 del Protocollo istituzionale (Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione) e dell’appendice sul tribunale arbitrale (v. n. 2.1.6.4.2).

Articolo 3 – Accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa

L’articolo 3 paragrafo 2 precisa che il MRA costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (v. n. 2.1.6.1.4).